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Sulla detrazione per i figli conta la data di nascita
Dubbi risolti. Dal ministero le anticipazioni sui chiarimenti

I “figli dell’Imu” non potranno avere più di 26 anni: poi perderanno i dodicesimi di detrazione corrispondenti. I Comuni, poi, non potranno intervenire per addolcire il severo meccanismo delle pertinenze. Al convegno organizzato dalla Consulta nazionale dei Caf sono stati chiariti alcuni importanti interrogativi della nuova imposta, ma sono state anche presentate proposte e doléances delle strutture che fanno da filtro tra fisco e contribuenti.
Valeriano Canepari, coordinatore della Consulta, teme si riproduca la babele delle 33mila aliquote Ici e, con Paolo Parisi (docente di diritto tributario alla Scuola Vanoni), ha chiesto interventi per bloccare le maggiori “fantasie” municipali o una delibera-standard dell’Anci, con poche possibilità di variazione. Paolo Puglisi, della direzione Legislazione tributaria del ministero dell’Economia, ha messo le mani avanti, richiamandosi al federalismo. E ha fatto presente che solo per esaminare le norme agevolative Ici applicabili anche all’Imu un gruppo di studio sta già lavorando, ma si prevede che servirà tutto il 2012. «Del resto – ha detto Puglisi al Sole 24 Ore – non è pensabile che il tema si affronti in via amministrativa, occorrerà una norma».
Canepari ha evidenziato le difficoltà dei Caf coi termini delle delibere comunali e del Dm del 10 dicembre e ha chiesto che almeno per il 2012 le scadenze seguano lo schema Irpef: due acconti e il saldo nel 2013, a bocce ferme.
Puglisi ha poi spiegato che, ai fini del godimento della detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente sino ai 26 anni, la corretta interpretazione (che verrà ufficializzata in una prossima circolare) è riferita al giorno del ventiseiesimo compleanno: se questo cade dopo il 15 del mese, si considera tutto il mese da computare nella detrazione, in caso contrario lo si esclude. Per esempio, se un figlio compie 26 anni il 15 marzo, la detrazione sarà di 8,33 euro (2 dodicesimi di 50), se li compie il 16 sarà di 12,50 euro. Puglisi ha poi negato recisamente la possibilità per i Comuni, sull’abitazione principale, di intervenire sulla disciplina delle pertinenze (ad oggi solo una è agevolabile).
Sui fabbricati rurali, fermo restando il termine del 30 novembre per l’accatastamento, Puglisi ha detto che si torna all’antico, cioè all’inquadramento nella qualifica di ruralità in base all’articolo 9 del Dl 557/93: «La norma che imponeva di attribuire una categoria specifica per essere considerati rurali è stata abrogata, quindi la categoria catastale sarà attribuita in base alle caratteristiche effettive del fabbricato».


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