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Edilizia con Durc «d'ufficio»
Semplificazioni. La legge di conversione del Dl 5/2012 ha chiarito che l'azienda non può produrre l'autocertificazione

Il decreto sulle semplificazioni (Dl 5/2012, convertito dalla legge 35/2012 in vigore dal 7 aprile scorso), ha apportato alcune novità in materia di lavoro: si tratta più che altro di “aggiustamenti” di norme esistenti o del recepimento di orientamenti derivati da prassi consolidate.
C’è innanzitutto un importante chiarimento sulla disciplina del documento unico di regolarità contributiva (Durc): la legge di conversione del Dl ha precisato che nei lavori pubblici e privati dell’edilizia le amministrazioni pubbliche devono acquisire d’ufficio il documento.
Il capitolo Durc
Il comma 6-bis dell’articolo 14 del Dl 5/2012 ha ribadito il principio della non autocertificabilità del documento unico di regolarità contributiva, nel solco delle indicazioni fornite recentemente dalle note del ministero del Lavoro e da quelle degli istituti previdenziali (si veda il grafico a lato). A partire dalla sua introduzione – con il Dl 210 del 2002 – il Durc ha acquisito sempre maggiore rilevanza e si è arricchito di diverse funzioni nel campo degli appalti. La «decertificazione» introdotta con la legge di stabilità 2012, con modifiche al Dpr 445/2000 (il Testo unico sulla documentazione amministrativa), lasciava intendere che anche il Durc potesse essere sostituito da un’autocertificazione. Il decreto sulle semplificazioni ha dissipato l’incertezza che si era creata, sancendo l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di acquisire il Durc d’ufficio nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia. Oltre a rafforzare la non autocertificabilità, la norma elimina l’eventualità che il Durc possa essere acquisito dal soggetto interessato, estendendo anche alle ipotesi dei lavori privati in edilizia l’onere di richiesta del certificato da parte dell’amministrazione: si dovrebbe così superare la regola prevista dal comma 9 dell’articolo 90 del Dlgs 81/2008, in base alla quale il Durc deve essere trasmesso «all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di attività».
I controlli sulle imprese
L’articolo 14 del Dl 5/2012 si occupa del restyling dei controlli sulle imprese. La nuova disciplina dovrà essere delineata da regolamenti attuativi, seguendo criteri di proporzionalità e razionalizzazione, di coordinamento e programmazione dell’azione ispettiva, con l’obiettivo di ridurre o eliminare le verifiche nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di qualità Iso. Unico neo della disposizione, l’aver escluso dal perimetro della semplificazione i controlli in materia fiscale, finanziaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Assunzioni
Per le assunzioni, sono state snellite le comunicazioni riguardanti i rapporti di lavoro con gli extracomunitari (articolo 17), soprattutto per le ipotesi di svolgimento di periodi di lavoro stagionale successivi al primo (si veda anche «Il Sole 24 Ore del Lunedì» del 5 marzo). Modificate anche le procedure delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, nei settori dei pubblici esercizi e in quello agricolo: per il primo è stata estesa la possibilità, prima riservata alle attività del turismo, di effettuare la comunicazione preventiva con modalità semplificate nel caso in cui il datore di lavoro non sia in possesso di tutti i dati necessari, integrandoli entro il terzo giorno successivo. In ambito agricolo è stata invece prevista una nuova fattispecie che consente di effettuare un’unica comunicazione nel caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato, da parte dello stesso datore di lavoro.
Collocamento obbligatorio
Alleggerimento per il collocamento obbligatorio, in materia di sospensione degli obblighi occupazionali delle categorie protette: nell’ipotesi di Cigs, Cds o di procedure di mobilità, i datori di lavoro che hanno unità produttive in più province possono presentare l’istanza di sospensione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa-

I chiarimenti
Gli ultimi interventi sul documento unico di regolarità contributiva
1MISURA
2APPLICAZIONE

LE PA DEVONO PROCURARSI IL DURC
Il Durc nei lavori pubblici e privati dell’edilizia (Articolo 14, comma 6-bis del decreto legge 5/2012)
-L’onere di acquisire il Durc spetta alle amministrazioni pubbliche che devono provvedere d’ufficio
-Le imprese interessate possono verificare la richiesta di Durc da parte della Pubblica amministrazione attraverso una funzione di consultazione ad hoc disponibile sul portale www.sportellounicoprevidenziale.it

IL DURC NON È AUTOCERTIFICABILE
Il chiarimento riguarda l’intervento della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) sul Testo unico delle norme sulla documentazione amministrativa
(Nota del ministero del Lavoro del 16 gennaio 2012 n. 619 e nota Inps/Inail del 26 gennaio 2012)
-Il Durc non è autocertificabile (si veda anche la circolare Inps 47/2012): la norma è interpretata come possibilità, da parte della Pa, di acquisire un Durc da parte del soggetto interessato. Questa previsione vale nei soli casi espressamente previsti dal legislatore: vi rientra, ad esempio, la trasmissione all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori oggetto della denuncia di attività
-Questa interpretazione dovrebbe essere superata dal Dl semplificazioni, nell’ambito dei lavori pubblici e privati nell’edilizia
-Resta intatta la possibilità da parte dell’impresa di presentare una dichiarazione al posto del Durc nei casi previsti espressamente, come per i contratti di forniture e servizi fino a 20mila euro stipulati con la Pa e con le società in house. Negli altri casi, sono le stazioni appaltanti pubbliche a richiedere il Durc

LA STAZIONE APPALTANTE GARANTISCE
L’intervento sostitutivo della stazione appaltante a garanzia dei contributi dei lavoratori (Circolare del ministero del Lavoro 3/2012 – messaggio Inps 3808/2012 e circolare Inps 54 del 13 aprile – nota Inail del 21/3/2012)
-Nell’ipotesi di emissione di Durc con inadempienze contributive (Inps-Inail-Cassa Edile) relative a uno o più soggetti impiegati nell’appalto pubblico, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e procede a saldare i debiti contributivi (sia che il debito sia in fase amministrativa che iscritto a ruolo)
-In ogni caso, il Durc deve evidenziare l’importo dell’inadempienza debitoria riscontrata (messaggio Inps 2860 del 17 febbraio 2012)


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