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Più potere agli enti locali nella riscossione dei tributi
Regole chiare e trasparenza nei casi di affidamento in outsourcing

Più poteri agli enti locali per la riscossione delle entrate tributarie. E, in caso di affidamento in outsourcing dell’incasso dei tributi, regole chiare, trasparenti e gare improntate sulle competitività. È quanto prevede il disegno di legge recante la delega fiscale esaminato ieri dal consiglio dei ministri.
Una delle norme aggiunte nel testo vagliato da palazzo Chigi, infatti, mira all’efficientamento degli incassi tributari degli enti locali, senza tuttavia trascurare la tutela dei contribuenti. I quali, peraltro, attraverso i dlgs attuativi dovranno vedersi garantite «trasparenza, effettività e tempestività dell’acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse».
Ma il ddl delega prevede anche una revisione del contenzioso tributario. In particolare, viene previsto che in sede di attuazione l’esecutivo dovrà assicurare un nuovo slancio agli istituti deflativi. Con l’introduzione, per la definizione delle liti di modesta entità, di vere e proprie «procedure pregiudiziali» (o «stragiudiziali» per usare le parole della relazione illustrativa). Un ulteriore filtro preventivo, dunque, che si inserisce nella strada già tracciata dal meccanismo del reclamo-mediazione in vigore dallo scorso 2 aprile per le controversie fino a 20 mila euro. L’obiettivo è quello di evitare il più possibile che le liti finiscano davanti al giudice. E, laddove si arrivi in giudizio, il governo dovrà ampliare la possibilità di chiusura «bonaria» del contendere senza arrivare a sentenza. La delega fiscale impone infatti che nei dlgs di riforma dovrà essere prevista «l’estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello e al giudizio di revocazione». Ad oggi, invece, l’attuale articolo 48 del dlgs n. 546/1992 stabilisce che la conciliazione totale o parziale della controversia può essere richiesta da una delle parti in causa solo in Ctp e non oltre la prima udienza. Ai fini di migliorare l’efficienza delle commissioni tributarie, infine, viene prevista la redistribuzione territoriale degli organici, puntando, spiega la relazione, su «una maggiore professionalizzazione dei collegi giudicanti».
Con i decreti legislativi di attuazione, che ai sensi dell’articolo 1 del ddl delega dovranno essere emanati entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, arriveranno novità pure in materia di reddito di impresa, sia ai fini della base imponibile Ires sia ai fini del calcolo della produzione netta Irap. Da regole più chiare per determinare il momento di realizzo delle perdite su crediti all’applicabilità delle norme tributarie previste per le procedure concorsuali anche al sovraindebitamento, passando per una migliore definizione del principio di inerenza ex articolo 109 Tuir e limitando le differenziazioni tra settori economici. Per favorire l’internazionalizzazione delle imprese e incentivare i player esteri a investire in Italia, infine, la delega punta a un restyling delle norme fiscali transfrontaliere: residenza fiscale, trasparenza, Cfc, dividendi da paesi a fiscalità privilegiata, costi black list e tassazione delle stabili organizzazioni.


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