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La stretta sulle agevolazioni Imu
DECRETO FISCALE/ Gli emendamenti al provvedimento da domani in aula alla camera

Una stretta sulle agevolazioni Imu: esse spettano solo se il possessore della casa e il suo nucleo familiare hanno dimora e residenza anagrafica nell’immobile. Pagamento dell’imposta municipale 2012 in tre rate, al 18 giugno, al 17 settembre e al 17 dicembre. Mentre arriva anche la possibilità di pagare con bollettino postale oltre che con mod. F24. Queste alcune novità introdotte dagli emendamenti al dl fiscale n. 16/2012 presentati dal relatore Gianfranco Conte e approvati in VI commissione finanze della camera. Oggi la commissione dovrebbe concludere l’esame delle modifiche e licenziare il testo per l’aula.

Stop ai trucchi. Con una modifica specifica, l’abitazione principale, alla quale si rendono applicabili sia l’aliquota agevolata (0,45) che le detrazioni per figli di età non superiore a 26 anni, viene definita in modo più chiaro, stabilendo che le agevolazioni indicate spettano esclusivamente se il possessore, e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nella medesima unità immobiliare.
Innanzitutto, ancorché la relazione richiami letteralmente il «possessore» si deve necessariamente far riferimento al proprietario o al titolare di diritti reali (usufrutto, uso o abitazione) in quanto soggetto obbligato al pagamento del tributo. Ma la novità è importante, perché si allinea a una recente tesi giurisprudenziale (Cassazione, sentenza n. 14389/20109), confermando che l’aliquota e la detrazione spettanti per tale tipo di unità immobiliare, come letteralmente indicato nella relazione illustrativa, «devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti». Di fatto, in presenza di una famiglia che detiene due immobili (la casa in città e quella in montagna o al mare) si evita il trucco di «dividere» il nucleo familiare, stabilendo la residenza in due immobili diversi, al fine di duplicare le agevolazioni spettanti, appunto, per l’abitazione principale. Con la previsione dell’eliminazione della locuzione «salvo che per gli immobili classificati “F2” che continuano ad avere rendita zero» si tende a eliminare il rafforzativo per cui, in presenza di unità immobiliari collabenti (ruderi) classificati in detta categoria, si debba prevedere esplicitamente e legislativamente l’esenzione che, peraltro, sta nei fatti, poiché tali immobili non sono dotati di rendita catastale e, di conseguenza, non sono assoggettabili ad alcuna tassazione, tantomeno ai fini del tributo in commento.

Rateazione. Ulteriore intervento è quello relativo alla rateazione del versamento. Nell’imposta municipale a regime è previsto generalmente in due rate, con la possibilità (discrezionale e alternativa al pagamento dell’unica soluzione) concessa al contribuente, limitatamente all’anno 2012 e solo per l’abitazione principale, di pagare in tre rate al 18 giugno (il 16 è prefestivo), al 17 settembre (il 16 è festivo) e al 17 dicembre (il 16 è festivo), mediante delega «F24», su supporto cartaceo (privati) o telematicamente (soggetti passivi Iva) o anche con bollettino postale. Pertanto, il pagamento dell’abitazione principale e delle pertinenze potrà essere eseguito in tre rate, di cui la prima e la seconda pari a un terzo del tributo dovuto, tenendo conto dell’aliquota base (0,4%) e delle detrazioni (base e figli), mentre la terza a saldo del tributo dovuto per l’intera annualità, tenendo conto dell’eventuale conguaglio.

Divorziati. In caso di separazione o divorzio, sarà il coniuge che abita la casa a versare l’Imu anche se non è proprietario. Nel testo si legge che «l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare dei diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione».

Dichiarazione. Con riferimento alla dichiarazione, attesa l’emanazione del decreto che dovrà indicare i casi in cui scatta l’obbligo, viene disposto il differimento del termine al 30 settembre prossimo per la presentazione della dichiarazione relativa al tributo, precisando che detta dichiarazione deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente presentata dai contribuenti che acquisiscono l’immobile a decorrere dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore dell’imposta municipale. Tale modifica non interviene, al contrario, sulla presentazione a regime della dichiarazione per la quale i termini rimangono fissati nei novanta giorni dalla data in cui il soggetto passivo è entrato in possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni tali da determinare una diversa quantificazione del tributo. Infine, viene introdotto un ennesimo comma relativo all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale, con il quale si dispone che le deliberazioni dovranno essere inviate, con decorrenza dall’anno d’imposta 2013, esclusivamente online, per la pubblicazione sul sito web, di cui al comma 3, dell’art. 1, del dlgs n. 360/1998 (si veda articolo a pag. 27). Le delibere devono essere pubblicate, per essere efficaci, sul sito delle Finanze entro il 30 aprile dell’anno in cui si riferisce la delibera, al fine di agevolare i contribuenti nell’individuazione di quanto dovuto.


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