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Gestione concorrenziale solo per lo smaltimento
Servizi pubblici locali. Decreto sotto esame

Al vaglio oggi della conferenza unificata lo schema di regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 33 ter, del Dl 138/2011 che si occupa dei criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale nei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In pratica, la premessa della liberalizzazione dei servizi pubblici e della messa a gara delle gestioni. Il testo sta avendo un cammino assai più lungo rispetto a quanto ipotizzato all’indomani della legge per la difficoltà di tener conto delle specificità di ogni ambito di copertura dei servizi pubblici locali. Rappresenta comunque un tassello importante in vista degli ambiti e dei bacini territoriali che le Regioni devono individuare entro il 30 giugno, nonché dell’adozione delle delibere quadro comunali per tutti i servizi in gestione fissata per il 13 agosto.
Le Regioni chiedono al governo un tavolo tecnico sul regolamento, sostenendo che la norma – di cui è si è discusso ieri ad Ancona in un convegno organizzato da Anconambiente – non possa applicarsi al settore dei rifiuti nella sua complessità ma solo allo smaltimento. Ciò in ragione del fatto che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata attraverso un servizio di gestione integrata finalizzato, tra l’altro, al superamento della frammentazione delle gestioni che, come ha spiegato la Corte costituzionale (sentenza 373/2010) non può comportare affidamenti limitati al servizio di raccolta o trasporto.
Successivamente, il Dl 1/2012 ha riscritto parte del Dlgs 152/2006 individuando un nucleo di attività da affidare per la gestione integrata del servizio, prevedendo che, in presenza di impianti di smaltimento di titolarità di soggetti privati, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d’ambito. Su queste basi la commissione ambiente della Conferenza delle Regioni ribadisce che le norme di settore sulla gestione integrata dei rifiuti non possono essere disattese dal regolamento attraverso l’imposizione di una procedura in contraddizione. Così come lo stesso regolamento deve chiarire che il soggetto competente alla verifica di mercato di una gestione liberalizzata del servizio è l’ente territoriale, singolo o associato, competente in materia di gestione dei rifiuti.


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