MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Terreni agricoli puniti dal moltiplicatore
Nella nuova imposta municipale il coefficiente di 135 risulta quasi raddoppiato rispetto a quello dell'Ici

L’imposta municipale sarà più pesante della soppressa Ici per i terreni agricoli, in quanto il coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale rivalutato del 25% è ben superiore a quello che si applicava in precedenza. Infatti il nuovo coefficiente pari a 135, seppur ridotto a 110 per i terreni posseduti e condotti da coldiretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale, è quasi il doppio del precedente pari a 75.
In ordine alla applicazione del coefficiente 110 nell’ultimo emendamento approvato dalla Commissione finanze della Camera viene previsto che si applica per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati (dovrebbero essere in genere i terreni incolti), che siano posseduti e condotti dai proprietari in possesso delle predette qualifiche. Quindi viene introdotta la novità della conduzione diretta che genererà non pochi problemi applicativi. Nel settore agricolo, infatti, sono molti i casi in cui i proprietari del terreno, iscritti regolarmente nelle gestioni previdenziali, non figurano giuridicamente intestati nella conduzione del fondo.
Tale situazione si verifica, ad esempio, quando il terreno è intestato a persone legate da vincolo di parentela e coltivato dai medesimi proprietari sotto forma di società semplice; quindi la conduzione è giuridicamente della società anche se di fatto svolta dalle persone fisiche proprietarie del terreno. Altre volte nella famiglia diretto coltivatrice alcuni famigliari proprietari risultano solo coadiuvanti del soggetto titolare della partita Iva. Si auspica che i Comuni in sede interpretativa valorizzino l’aspetto sostanziale, ovvero chi effettuata la conduzione del terreno e non quello formale, ossia l’intestatario della partita Iva.
Si ricorda che l’articolo 9 del Dlgs 228/2001 estende le agevolazioni tributarie anche ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali soci di società di persone. Va detto che per i terreni posseduti e coltivati direttamente dalle società agricole con l’iscrizione negli imprenditori agricoli professionali e nella gestione previdenziale, l’applicazione del coefficiente 110 è fuori discussione.
Nell’ultimo emendamento vengono estese le agevolazioni previste per le aree fabbricabili anche alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Infatti l’articolo 2 del Dlgs 504/1992 (istitutivo dell’Ici) dispone che le aree edificabili si considerano terreni agricoli (quindi non si valutano in base al prezzo di mercato) qualora siano possedute e coltivate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; la norma non fa più riferimento alla gestione previdenziale ai fini pensionistici, la quale escludeva automaticamente le società, ma alla semplice qualifica professionale, che può essere acquisita anche dalle società agricole.
L’onere dell’imposta municipale in agricoltura sarà più pesante anche perché le riduzioni della base imponibile sono inferiori a quelle previste ai fini Ici. Infatti tale riduzione si ferma a 32mila euro in confronto all’importo di 129.114 euro già previsto per l’Ici.
Ma la novità assoluta nel settore primario riguarda l’assoggettamento ad imposta per i fabbricati rurali, e in questo caso si tratta di nuova imposizione. Le abitazioni rurali saranno assoggettate ad imposta come quelle civili e possono usufruire della riduzione della aliquota al 4 per mille relativamente alla abitazione principale del proprietario; le altre abitazioni rurali scontano l’imposta nella misura ordinaria del 7,6 per mille. Invece per le costruzioni rurali strumentali la aliquota è pari al 2 per mille.
Il settore agricolo auspica che dopo il primo acconto il Governo verifichi il gettito per procedere a una successiva riduzione di aliquota. Intanto l’ultimo emendamento precisa che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è nuovo (fabbricati rurali), la dichiarazione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2012 anziché entro il 30 luglio.


www.lagazzettadeglientilocali.it