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Agevolazioni Imu estese alle società agricole

I coltivatori diretti e imprenditori agricoli pagano l’Imu sul terreno agricolo anche nel caso in cui il piano regolatore comunale qualifichi l’immobile come area edificabile. I benefici fiscali, però, non spettano solo alle persone fisiche che hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli, ma anche alle società di persone e di capitali. Lo ha chiarito il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia (direzione federalismo fiscale), con la nota 4070 del 20 marzo 2012. Le disposizioni sulla nuova imposta locale richiamano solo l’articolo 2 del dlgs 504/1992, che prevede la finzione giuridica di non edificabilità del terreno se posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. E il criterio interpretativo che si ricava dalla relazione tecnica al decreto Monti è che per inquadrare i benefici fiscali occorre tener conto non solo delle disposizioni espressamente abrogate, ma anche di quelle non richiamate. Per quanto concerne le agevolazioni che riguardano gli agricoltori che esplicano la loro attività a titolo principale, viene posto in rilievo che l’articolo 13 del dl 201/2011 richiama solo l’articolo 2 e non l’articolo 9 della normativa Ici. Quindi, i terreni da questi posseduti e condotti sono considerati non fabbricabili, ma non possono più fruire delle riduzioni d’imposta. Secondo l’Anci anche per l’Imu occorre fare riferimento all’articolo 58 del decreto legislativo 446/1997, «che ha limitato l’applicazione dell’agevolazione alle sole persone fisiche, escludendo le società, di persone e di capitali, anche se aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale». Per il dipartimento l’articolo 58 fornisce la qualificazione di imprenditore agricolo a titolo principale «ai soli effetti dell’art. 9 del dlgs n 504 del 1992, disposizione non richiamata dalla disciplina Imu e quindi non applicabile al nuovo tributo». La tesi ministeriale, però, è infondata, in quanto la qualificazione giuridica dei soggetti di cui all’articolo 9 (coltivatori diretti e imprenditori agricoli), che è stata attribuita dall’articolo 58, vale anche per la finzione giuridica di non edificabilità del suolo. Questa interpretazione è confermata dal fatto che il legislatore, in sede di conversione del dl fiscale (16/2012), dovrebbe riconoscere espressamente l’agevolazione Imu anche alle società agricole. Dunque, in base alle norme vigenti non spetta, altrimenti non sarebbe stato necessario un intervento ad hoc. In seguito alle modifiche apportate dagli emendamenti al dl fiscale i benefici sui terreni agricoli non dovrebbero più essere limitati alle persone fisiche, ma si dovrebbero estendere anche alle società agricole.


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