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Fondo di riequilibrio incerto fino a marzo 2013

Definito il quadro entro il quale i Comuni possono delineare il bilancio di previsione 2012. Quasi contestualmente, mentre alla Camera si votava la fiducia per blindare il Dl fiscale, Viminale ed Economia pubblicavano i dati riguardanti le stime del nuovo tributo e il fondo sperimentale di riequilibrio.
Il fondo sperimentale pubblicato (i vecchi trasferimenti relativi ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario) tiene conto di tutti gli interventi normativi realizzati nel corso di questi mesi, dalla riduzione operata per il 2012 in attuazione dell’articolo 14, comma 2 del Dl 78/2010, all’attribuzione dell’addizionale energia elettrica e alla compartecipazione Iva, fino alla riduzione (decisa nella Finanziaria 2010) dei costi della politica e agli effetti della manovra «Salva Italia».
L’effetto di tutto ciò ha rideterminato il fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 in 6,8 miliardi, contro gli 11,2 miliardi previsti per lo scorso anno. La parte più consistente della riduzione è dovuta dalla compensazione definita dall’articolo 13, comma 17 del Dl 201/2011 a seguito dell’introduzione dell’Imu «sperimentale» già a decorrere da quest’anno (si veda anche l’articolo a fianco).
Per attribuire ad ogni singolo Comune l’Ici 2010 da confrontare, il ministero ha operato una ripartizione dei 9,2 miliardi previsti nella relazione tecnica al decreto, senza quindi utilizzare in modo puntuale i dati inseriti nei certificati consuntivi.
I dubbi sulla fondatezza delle stime ministeriali rispetto all’effettivo gettito dell’Imu hanno spinto il legislatore a rivedere la disciplina dell’Imu e la sua contabilizzazione nei bilanci locali.
La rivisitazione della disciplina si è concretizzata in un emendamento governativo introdotto in sede di conversione del decreto fiscale che aggiunge il nuovo comma 12-bis all’articolo 13 del Dl 201/2011. La disposizione prevede che, ai fini del bilancio di previsione, i Comuni iscrivono l’entrata da Imu in base agli importi stimati dal ministero dell’Economia – dipartimento delle Politiche fiscali, dalla quale deve necessariamente derivare anche l’ammontare del fondo di riequilibrio 2012 da considerare nella previsione, in pratica il valore pubblicato dal ministero dell’Interno. Per tutelare lo Stato e gli accordi già sottoscritti in sede di conferenza Stato-Città, l’emendamento rimarca che l’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato e gettito reale, e che l’accertamento è rivisto, insieme agli accertamenti relativi al fondo sperimentale (e ai trasferimenti erariali per i Comuni di Sicilia e Sardegna), in esito a dati aggiornati da parte del ministero, come previsto nell’accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012.
In sostanza, la nuova disposizione lascia indeterminato l’ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio definitivamente riconosciuto, fino alla fine delle verifiche previste in sede di accordo, ossia fino all’ultima verifica prevista entro febbraio 2013.
Per garantire, in ogni caso, la correttezza degli importi iscritti sia nei bilanci degli enti locali sia in quello statale, lo stesso emendamento prevede che, con Dpcm su proposta dell’Economia, si possa provvedere entro il prossimo 10 dicembre, sulla base del gettito della prima rata Imu, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazione stabilita dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012.
La disposizione dovrebbe essere sufficientemente garante degli equilibri di bilancio dei Comuni: nel caso in cui il gettito a giugno non confermasse le stime ministeriali, il Governo incrementa le aliquote base fino a garantire le previsioni sia del bilancio statale, sia dei bilanci locali.
Per garantire l’attendibilità delle previsioni a livello locale, è data facoltà anche ai Comuni di rivedere, sulla base del gettito effettivo di giugno, le aliquote e la detrazione entro il 30 settembre in deroga alle disposizioni che obbligano le modifiche di aliquote entro la data di approvazione del bilancio di previsione.


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