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L'Imu salva chi lavora fuori casa
Agevolazioni anche al coniuge che risiede in altro comune

Il coniuge che per motivi di lavoro risiede in un comune diverso da quello del proprio nucleo familiare ha comunque diritto alle agevolazioni Imu per l’abitazione principale. È quanto dovrebbe affermare la circolare del ministero delle finanze ora al vaglio del direttore Fabrizia Lapecorella e la cui pubblicazione è attesa nelle prossime ore.
Ulteriori chiarimenti riguarderanno le pertinenze dell’abitazione principale che non potranno che essere quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna di tali categorie, tenendo conto, però, anche di quelle iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Arrivano poi precisazioni anche per quanto concerne la dichiarazione Imu. Saranno riproposti tutti gli esoneri già previsti per l’Ici ma l’obbligo riguarderà indistintamente tutti i fabbricati rurali..

Abitazione principale. La dettagliata circolare con il quale il Mef spiegherà la nuova imposta comunale, dedica un’ampia disamina all’abitazione principale e relative pertinenze che, a differenza dell’Ici, la nuova imposta comunale attrae a tassazione. In particolare viene approfondita la definizione di abitazione principale dopo che la legge di conversione del dl n. 16/2012 ha apportato significative modifiche all’originario impianto contenuto nel comma 2 dell’art. 13 del dl n. 201/2011. In sintesi, viene chiarito che l’abitazione principale: 1) non può che essere una sola unità immobiliare (così che se il contribuente dimora e risiede in una casa composta da più di una unità immobiliari, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita: per una unità è dovuta l’Imu come abitazione principale con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni per questa previste, le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati); 2) è l’unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò al fine di evitare elusioni dell’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune. Viene tuttavia precisato che tale limitazione non troverebbe limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in questo caso, secondo gli estensori della circolare, il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.

Pertinenze. La bozza della circolare si sofferma poi sulle pertinenze delle abitazioni principali che non possono che essere quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato essendo preclusa ai comuni la possibilità di regolamentare, in qualsiasi modo, la fattispecie in questione.

Dichiarazioni. La circolare anticipa che il decreto ministeriale al quale viene demandato il compito di individuare i casi di presentazione della dichiarazione riproporrà le semplificazioni già vigenti in tema di Ici con conseguente obbligo dichiarativo nei soli casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’Imu dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche dell’art. 3-bis del dlgs n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico, cosiddetto MUI. Il Mef, dopo aver ricordato, che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012, precisa che in fabbricati rurali non censiti, nell’ipotesi in cui l’iscrizione nel catasto fabbricati avvenga oltre il 30 settembre ma entro il 30 novembre 2012, la dichiarazione Imu deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione in catasto.


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