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Tributo soft se c'è ombra di ruralità
LA CIRCOLARE SULL'IMU/Aliquota light sui fabbricati strumentali, a prescindere dal classamento

Imu soft per i terreni agricoli non produttivi, se messi a riposo per motivi agronomici (regime di set a side). Il moltiplicatore sul valore catastale del fondo, da applicare per il calcolo dell’imposta, sarà 110, come per il terreno agricolo in produzione. E non 135, come per tutti gli altri terreni incolti. Il valore catastale da moltiplicare è il reddito dominicale imputato, rivalutato del 25%. I terreni a riposo potranno godere anche delle agevolazioni Imu per i terreni agricoli posseduti o gestiti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap), in base al comma 8 bis, art. 13, della legge 214/2011. Non solo: Imu light anche per tutti i fabbricati rurali strumentali classati in categorie ordinarie. Come C1 (negozi e botteghe), C2 (magazzini) e C6 (rimesse, autorimesse). È quanto dice la bozza di circolare sull’Imu, stilata dal dipartimento Finanze del dicastero dell’economia. Attenzione: le definizioni sono importanti, perché delimitano il perimetro dell’agevolazione. Per godere dello sgravio d’imposta il terreno in set a side dovrà essere posseduto, o coltivato, da persone fisiche che abbiano qualifica di coltivatore diretto o da persone, fisiche e giuridiche, che abbiano qualifica Iap. Quindi, dell’Imu soft potranno beneficiare anche società di persone, coop e società di capitale, dotate di qualifica Iap.
La prima figura, quella del coltivatore diretto, il codice civile la inquadra nella generica categoria piccoli imprenditori (art. 2083 cc). Ma la circolare delle Finanze spiega che la normativa di settore definisce coltivatore diretto colui che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia. E la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella richiesta per la conduzione del terreno.
La definizione di Iap è riferita, invece, a chi dedica ad attività agricole (art. 2135 del cc) almeno il 50% del tempo di lavoro e ricava da ciò almeno il 50% del reddito. Per quanto riguarda le società, invece, le Finanze chiariscono che il riconoscimento della qualifica di Iap avviene solo quando lo statuto della società prevede l’esercizio esclusivo di attività agricole.
Le agevolazioni su terreni. Le Finanze ricordano che le agevolazioni Imu sono fruibili dai coltivatori e Iap, esclusivamente sui terreni da loro posseduti e gestiti. Per costoro, l’imposta va versata oltre una certa franchigia, cioè «limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro». E con le seguenti riduzioni:

Le agevolazioni su fabbricati. A differenza della vecchia Ici, l’Imu si applica alla generalità degli immobili. Non rilevano, dunque, i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 557/1993, che consentivano di sfuggire alla vecchia imposta sugli immobili. La diversa destinazione degli immobili (uso abitativo o strumentale) rileva, invece, solo ai fini delle aliquote da applicare. Tirando le somme:

Il requisito di ruralità. Averlo è fondamentale per accedere agli sgravi Imu sui fabbricati. La circolare delle Finanze ricorda che «ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 cc». Detto ciò, l’art. 13, comma 14-bis, della manovra Monti (dl n. 201/2011), rimanda a un decreto dell’Economia la definizione delle modalità per inserire negli atti catastali la sussistenza del requisito di ruralità per gli immobili rurali ad uso abitativo. Ora, secondo le Finanze tutto ciò «porta ad affermare che non ha rilevanza» ai fini Imu «la classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 che individua i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso in cui questi abbiano caratteristiche tali «da non consentire, senza trasformazioni, destinazioni diverse» da quelle originarie. Quindi la conclusione. Secondo le Finanze, «l’Imu colpisce i fabbricati rurali strumentali ricompresi nell’elenco di cui all’art. 9, comma 3-bis del dl 557/1993, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza», poiché tra gli immobili strumentali sono ricompresi anche quelli a destinazione abitativa che non rientrano nella categoria D/10 e quelli classati in categorie C/1, C/2, C/6. Questo, secondo le Finanze, significa che «sebbene tali immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, non si può certamente non riconoscerne la strumentalità e conseguentemente l’applicazione del regime di favore ai fini Imu».


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