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Enti pubblici, si paga in un anno
 il tempo massimo per saldare i debiti con le imprese

Gli enti pubblici avranno solo un anno di tempo per saldare i loro debiti. Dopo la certificazione del debito, infatti, il pagamento non potrà essere dilazionato oltre i 12 mesi, altrimenti scatterebbero problemi nella stessa contabilizzazione dei crediti che diventerebbero finanziari. La p.a. poi, come prevede la legge, dovrà in 60 giorni verificare la richiesta di certificazione e fornire all’impresa il documento da cui risulta la certezza e l’esigibilità del credito.

All’impresa, una volta ricevuta l’attestazione, si apriranno quattro strade: la prima è quella di attendere il saldo del credito da parte della p.a., che a questo punto non potrà ritardare oltre il termine massimo un anno; la seconda via è quella di andare in banca e proporre la cessione del credito; il credito potrà essere ceduto anche a terzi oppure, laddove possibile, cioè in presenza di debiti iscritti a ruolo, potrà essere compensato. Inoltre nel fondo di garanzia da 1 miliardo e 200 milioni in tre anni, messo a disposizione dal ministero dello sviluppo economico, sarà specificato l’utilizzo per i pagamenti con le p.a.. Sono queste alcune indicazioni fornite dagli uomini di Vittorio Grilli, viceministro dell’economia nell’incontro tecnico avuto ieri con i rappresentanti delle piccole e medie imprese. Incontro finalizzato a sciogliere i nodi dei decreti attuativi della normativa generale la cui base è il decreto 185 del 2008 rimasto finora inattuato. Nessuna sorpresa, dunque, per le imprese che hanno visto confermare nei decreti i contenuti delle norme ma il passaggio non è da poco, perché una volta emanati potrà riprendere il dialogo con il mondo bancario per raggiungere l’accordo sul credito e sull’impiego dei crediti certificati. Dopo quattro anni di stand by i decreti sulla certificazione e la compensazione dei crediti arriveranno al traguardo. Il via libera dovrebbe arrivare martedì o mercoledì prossimo anche se continuano gli incontri tra i tecnici di via XX Settembre e le parti per definire gli aspetti procedurali del provvedimento; oggi, infatti, è atteso un incontro con i rappresentanti degli istituti di credito. Le attese delle imprese però sembrano ancora deluse: «La Cna ritiene insufficienti le soluzioni a cui il governo sta lavorando per affrontare il grave problema dei ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», lo ha dichiarato Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna. «Siamo ben consapevoli», ha aggiunto Silvestrini, «delle rigidità derivanti dai vincoli del bilancio pubblico e dal quadro legislativo vigente, ma una situazione straordinaria richiede soluzioni concrete al di fuori dell’ordinario. Soluzioni semplici e immediatamente utilizzabili, capaci di generare effetti reali sulla liquidità delle piccole imprese, messe a dura prova dall’ingorgo delle scadenze fiscali delle prossime settimane». Per Silvestrini: «Non esistono alternative, la pubblica amministrazione onori i debiti o consenta la totale e piena compensazione tra crediti e debiti fiscali e contributivi. Infine, non può subire rallentamenti l’adozione della direttiva sui termini di pagamento e l’introduzione dell’Iva per cassa, per non indebolire ulteriormente la resistenza delle imprese.»

Il ritocco al decreto legge 185/2008 è arrivato con il decreto legge 16 (legge 44/2012) sulle semplificazioni fiscali. La norma aggiornata prevede ora che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni gli enti locali, le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali certificano (nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno) entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto e ora anche la pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti.

Scaduto il termine, su nuova istanza del creditore, si sostituisce alla pubblica amministrazione la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale. La forma della cessione e le sue modalità potranno essere semplificate e telematiche.

Inoltre viaggia sulla stessa corsia preferenziale l’attuazione dell’articolo 31 del dl 78/2010. La norma prevede la possibilità che (a far data dal 1° gennaio 2011) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Anche in questo caso è necessaria la certificazione nelle modalità sopra descritte. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. E se la p.a. non adempie nei confronti di Equitalia entro 60 giorni, l’agente della riscossione procede con misure coattive.


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