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Criteri più flessibili per evitare la Res e applicare l'Iva
Possibilità ampie (e incerte) per la tariffa

Si allarga il perimetro di applicazione della tariffa corrispettiva del servizio rifiuti, che i Comuni potranno istituire dal 2013 in sostituzione della Res. Lo prevede il Ddl che modifica il Codice ambientale, approvato dal Senato il 9 maggio scorso e ora alla Camera per il via libera definitivo.
Dal 2013 gli attuali prelievi sui rifiuti (Tarsu, Tia1 e Tia2) scompaiono per far posto a un nuovo tributo comunale, la Res, introdotta dal Dl 201/2011. Si tratta di un prelievo bifronte: una “tassa” relativa al servizio rifiuti e una “imposta” sui servizi comunali indivisibili. Viene così risolto il problema della natura giuridica dell’entrata, anche se restano alcuni punti critici come il riferimento alla superficie catastale, il sistema della riscossione e la componente sui servizi indivisibili a rischio incostituzionalità.
Il Dl 201/2011 prevede comunque la possibilità di istituire una tariffa «corrispettiva» in alternativa al «tributo» Res, opzione riservata ai Comuni che hanno realizzato sistemi di pesatura puntuale dei rifiuti (articolo 14, comma 29). Si tratta di un sistema complesso ma è considerato quello più efficiente, applicato già da tempo in diversi Comuni del nord (in particolare nel Veneto e nel Trentino) che dal 2013 non saranno costretti a passare al sistema presuntivo del prelievo tributario.
Con la modifica il passaggio alla tariffa privatistica viene esteso anche ai Comuni che utilizzano dei «correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso». La norma – non del tutto chiara – dovrebbe consentire di utilizzare sistemi analoghi alla pesatura dei rifiuti prodotti dalla singola utenza, considerando ad esempio il volume dei rifiuti valutato a seconda del numero di sacchi ritirati o del numero di svuotamenti dei contenitori. Dovrebbe trattarsi di soluzioni che consentano di correlare la tariffa al costo del servizio reso, senza ricorrere ai parametri presuntivi tipici del tributo (superficie, componenti nucleo familiare, eccetera).
L’intervento risolve il problema della riscossione della tariffa, che resta in capo al gestore del servizio a differenza della Res che dovrà essere versata «esclusivamente al comune» (soluzione opinabile, che non considera i molti casi in cui il servizio non è gestito dall’ente).
Più evidente appare l’intenzione del legislatore di ampliare l’area di applicabilità della tariffa corrispettiva, consentendo a molti gestori di continuare ad applicare l’Iva, anche se resterebbe il problema dei rimborsi sul pregresso. Una questione che rischia di esplodere da un momento all’altro, dopo le recenti decisioni della Cassazione (3294 e 3756) che ha “bacchettato” il legislatore e il ministero dell’Economia: il primo colpevole di aver introdotto con il Dl 78/2010 una disposizione «piuttosto contorta e intimamente contraddittoria», il secondo per aver affermato la sostanzialità identità tra la Tia2 e la Tia1 (e quindi la natura extratributaria di entrambe) «frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile». Peraltro l’orientamento sulla natura tributaria della Tia1, confermato da altre quindici sentenze emesse dalla Cassazione nel mese di aprile, costituisce ormai un “diritto vivente” che non lascia spazio a norme interpretative che vadano nella direzione contraria.


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