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Per i rurali strumentali acconto del 30%
Imu. La circolare 3 ribalta il principio della Corte di cassazione e fa riferimento alla funzione dell'immobile e non alla categoria catastale

L’appuntamento con il pagamento della prima rata dell’imposta municipale pone il problema di qualificare i fabbricati rurali; questa individuazione è determinante per stabilire l’obbligo o meno del versamento entro il 18 giugno e per fissare l’aliquota d’imposta che per i fabbricati rurali strumentali è del 2 in luogo del 7,6 per mille.
Se le costruzioni sono effettivamente rurali (sia abitazioni che fabbricati strumentali) risultano iscritte ancora nel catasto terreni: nulla deve essere versato alla scadenza di giugno e l’imposta sarà pagata in una unica soluzione entro il 17 dicembre, dopo che entro il 30 novembre questi immobili saranno iscritti nel catasto fabbricati. Se invece tali costruzioni non hanno i requisiti di ruralità scatta l’obbligo del versamento della prima rata entro il 18 giugno.
Invece, per le costruzioni rurali già iscritte nel catasto fabbricati occorre distinguere quelle a destinazione abitativa (per le quali le modalità per il versamento dell’Imu sono comuni agli altri immobili), da quelle strumentali (comprese le abitazioni dei dipendenti con più di 100 giornate lavorative annue) per le quali invece la prima rata dell’Imu è rapportata al 30% del totale.
Come si può notare è decisiva la qualificazione di fabbricato rurale che peraltro acquisirà maggiori certezze quando verrà emanato l’apposito decreto ministeriale che definisce le modalità di inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali (articolo 13, comma 14 bis, del Dl 201/2011.
Gli «strumentali»
La circolare n. 3DF/2012 introduce il principio secondo il quale la qualifica di fabbricato rurale prescinde dalla categoria catastale attribuita dal catasto (mentre Comuni e Cassazione, ai fini Ici, pretendevano l’iscrizione nella categoria D/10). Per l’imposta municipale occorre fare riferimento alla natura delle costruzioni rurali ed alla loro funzione strumentale alle attività agricole di cui all’articolo 21325 del codice civile (come ricovero animali, conservazione prodotti agricoli, custodia macchine agricole). Possono essere accatastati anche in categorie diverse dalla D10 (esempio uffici A10, impianto fotovoltaico D1) ma comunque si considerano rurali. Accertata questa destinazione l’imposta municipale è dovuta nella misura del 2 per mille con versamento ridotto al 30% entro il 18 giugno oppure unico versamento al 17 dicembre per quelli non accatastati.
Vi è poi il problema dei fabbricati rurali inutilizzati e sono molti; se tali costruzioni sono comunque al servizio del fondo agricolo, a nostro parere il carattere di ruralità è fuori discussione anche se sono vuoti o quasi. La circolare ministeriale n. 3/2012 fa riferimento alla caratteristiche di destinazione e tipologiche piuttosto che alla effettiva destinazione.
Abitazioni rurali
Le abitazioni rurali se sono effettivamente utilizzate dai dipendenti con un numero di giornate lavorative annue superiore a 100 sono considerate strumentali (aliquota 2 per mille); le altre abitazioni rurali non hanno agevolazioni e quindi scontano l’Imu con l’aliquota del 7,6 per mille anche se sono sfitte (vedi risposte dell’Agenzia al nostro giornale). L’abitazione utilizzata dal proprietario come residenza anagrafica e dimora abitale ha le agevolazioni conseguenti ( aliquota 4 per mille, versamento in tre rate).
L’imprenditore
La qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessaria per qualificare rurale le abitazioni possedute dalle società agricole ed è determinante per l’Imu terreni agricoli, in quanto fa scattare il coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale pari a 110 in luogo di 135. Occorre l’iscrizione nella gestione previdenziale Inps.


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