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Arbitrati, la partita solo pubblica
Le nuove disposizioni del disegno di legge anticorruzione cambiano il Codice dei contratti

Arbitrati possibili solo se autorizzati, a pena di nullità; l’arbitro per l’amministrazione sarà di norma un dirigente pubblico e non un legale esterno, con un compenso prefissato; possibile introdurre come causa di esclusione dalle gare il mancato rispetto di protocolli di legalità e di integrità. E’ quanto si prevede nel disegno di legge «anti-corruzione», sul quale il governo ha posto la fiducia ieri nel corso dell’esame da parte dell’Aula della Camera. Le nuove disposizioni prevedono in primo luogo che il deferimento della controversia ad arbitri debba essere appositamente autorizzato dall’organo di governo dell’amministrazione. Nel caso ciò non avvenga e, quindi, nel caso in cui si preveda la clausola compromissoria o si disponga il ricorso all’arbitrato senza preventiva autorizzazione, la norma prevede la sanzione della nullità. Un secondo profilo rilevante del testo del disegno di legge votato dalle commissioni, riguarda l’estensione delle norme del Codice dei contratti pubblici, così come modificate nell’articolo 241 dal disegno di legge stesso, anche alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate, in tutto o in parte, con risorse a carico dei bilanci pubblici. In questo caso l’autorizzazione prevista dal nuovo testo dell’articolo 241 del Codice dovrà essere disposta dal soggetto che ha la rappresentanza legale ovvero da altro soggetto individuato dallo statuto. Dopo avere richiamato i principi di trasparenza (pubblicità) e di rotazione, nonché il rispetto della disciplina del Codice, per quel che riguarda gli atti di nomina degli arbitri, il disegno di legge stabilisce che quando la controversia si svolge tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. Se invece la controversia è fra amministrazione e privato (la maggior parte dei casi) l’arbitro dell’amministrazione deve essere scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici; se ciò non sia possibile la nomina dell’arbitro deve essere effettuata seguendo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici Al fine di contenere i costi l’amministrazione è tenuta comunque a fissare un tetto all’importo da corrispondere al dirigente pubblico nominato arbitro e, nel caso vi sia una differenza tra l’importo spettante agli altri arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente, essa verrà acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha bandito la gara. Importante è anche la previsione di una nuova causa di esclusione che potrà essere inserita negli atti di gara: il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. Si tratta di una sorta di «criterio reputazionale». Previsto infine il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, per gli avvocati e procuratori dello stato e i componenti delle commissioni tributarie la partecipazione ad arbitrati, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.


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