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Condono fiscale per tutti i terremotati

Per i terremotati condono fiscale a 360 gradi. La definizione agevolata può infatti avvenire in favore dei contribuenti che non hanno ancora versato l’imposta, mediante il pagamento del 10%, e in favore di chi ha già pagato con il rimborso del 90% di quanto versato. È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9577 del 12 giugno 2012, in favore di alluvionati e terremotati.
La decisione della Suprema corte che arriva dopo il terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna e il nord Italia, è una buona notizia, sul fronte fiscale, per quanti sono stati vittima di alluvioni e successive scosse sismiche.
Nelle motivazioni i giudici della Corte precisano che, in tema di condono e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990 1991 e 1992, prevista dall’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità. In favore di chi non ha ancora pagato, mediante pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003. In favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di «ius superveniens» favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto «ex post».


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