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Penalità lievi per chi versa nei prossimi giorni
Ritardatari. I contribuenti hanno a disposizione un anno per «ravvedersi» ma potrebbero essere bloccati dai controlli dei Comuni

Scaduto il termine per versare l’imposta, i contribuenti che non hanno ancora provveduto devono affrontare il problema del day after: occorre pagare subito o è più conveniente aspettare? La risposta dipende dalla normativa tributaria, che prevede misure premiali particolarmente vantaggiose, soprattutto per chi paga con meno di 15 giorni di ritardo, e spinge così il contribuente ad adempiere spontaneamente.
Partiamo dalla situazione estrema, considerando il caso del contribuente che decide di non pagare o che non può farlo. L’omesso versamento è punito dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/97 con una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, alla quale si devono aggiungere gli interessi moratori fissati dal l’ente nei limiti di tre punti di differenza rispetto al tasso legale (articolo unico, comma 165, della Finanziaria 2007, legge 296/2006), quindi fino al 5,5% annuo. Supponendo che l’ente effettui l’accertamento a distanza di poco più di un anno, il contribuente si ritroverebbe a pagare l’imposta maggiorata di oltre un terzo (30% più, al massimo, il 5,5%).
Se invece il contribuente decide di pagare spontaneamente, anche se in ritardo, la sanzione del 30% si riduce al 3% o al 3,75% se si versa, rispettivamente, entro un mese o entro un anno dalla scadenza (articolo 13, decreto legislativo 472/97). Alla sanzione ridotta si devono aggiungere gli interessi legali del 2,5% su base annua, ma non quelli moratori deliberati dall’ente, perché non è in questo caso applicabile l’articolo unico, comma 165, della Finanziaria 2007. Si tratta del “ravvedimento operoso”: in particolare quello “lungo” potrebbe essere conveniente per il contribuente, che pagherebbe solo il 6,25% di maggiorazione (3,75% sanzione + 2,5% interessi). Nelle ultime settimane, alcuni politici hanno in effetti “suggerito” di non pagare la prima rata dell’Imu perché ci sarebbe tempo fino al 18 giugno 2013 per ravvedersi. Occorre però fare attenzione, perché il “pentimento” deve essere precedente alla constatazione della violazione o all’inizio di attività istruttorie rese formalmente note. Il Comune potrebbe quindi bloccare il ravvedimento con una semplice richiesta di chiarimenti sul mancato pagamento.
Quindi, se non si vuole rischiare un’ulteriore stangata, è preferibile correre ai ripari quanto prima, optando per il ravvedimento “breve” o, addirittura, per quello “sprint”, introdotto da luglio scorso. Il decreto legge 98/2011 ha infatti deciso per i versamenti tardivi una nuova misura sanzionatoria, pari al 2% al giorno in caso di ritardo inferiore ai 15 giorni.
Il contribuente può anche beneficiare cumulativamente delle riduzioni delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/97 e dal ravvedimento operoso dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/97. Per esempio, in caso di versamento eseguito con 10 giorni di ritardo, la sanzione applicabile del 20% si riduce al 2% per effetto del ravvedimento. Si tratta quindi di un’occasione che non bisogna lasciarsi sfuggire, evitando tuttavia di commettere errori: occorre quindi effettuare il versamento omesso, versare gli interessi per il ritardo al tasso legale (non quello deliberato dal l’ente) e versare la sanzione in misura ridotta. Attenzione però a non bluffare, dal momento che il pagamento parziale non perfeziona il ravvedimento (Cassazione, sentenza 12661/2011).
Dal punto di vista operativo, lo strumento per il pagamento è sempre il modello F24, almeno sino a quando non sarà attivato il bollettino di conto corrente postale, in uso da dicembre 2012. Sui codici da utilizzare per indicare gli importi, l’agenzia delle Entrate ha precisato che «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta» (risoluzione 35/E del 12/4/2012). Non si possono pertanto usare i codici «3923» e «3924», che riguardano invece gli interessi e le sanzioni «da accertamento» (non da ravvedimento).

Il quadro

01|PER CHI SI RAVVEDE
Disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/97, il ravvedimento operoso per mancato versamento si applica automaticamente anche ai tributi locali. In pratica, l’istituto permette di mettersi in regola pagando, oltre al tributo dovuto e agli interessi, una sanzione. Nel dettaglio, la penalità è pari allo 0,2% dell’importo non versato al giorno per chi versa entro 15 giorni dalla scadenza, al 3% per chi versa entro 30 giorni (ravvedimento “breve”) e al 3,75% per chi versa entro un anno (ravvedimento “lungo”)
Chi paga in ritardo, oltre alla sanzione, deve versare anche gli interessi al tasso legale: il 2,5% dal 1° gennaio 2012

02|PER CHI NON PAGA
Chi non paga rischia di dover versare, oltre al tributo e alla sanzione piena (pari al 30% dell’importo non versato), anche gli interessi moratori: la loro misura
annua è determinata da ciascun ente impositore,
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale.
In ogni caso, gli interessi
si calcolano solo
sul tributo e non sulla sanzione


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