MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


L'agricoltore deve accatastare il fotovoltaico
Quando l'impianto è costruito a terra

L’impianto fotovoltaico va sempre accatastato se costruito a terra ed è classificato nella categoria D10, quando rientra nell’esercizio della attività agricola. Lo precisa l’agenzia del Territorio con la nota del 22 giugno 2012, protocollo 31892, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’accatastamento degli impianti fotovoltaici.
In primo luogo l’Agenzia precisa che relativamente agli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati con i fabbricati o unità immobiliari già censite in catasto, non sussiste l’obbligo dell’accatastamento come unità immobiliare autonoma. È però necessario procedere alla richiesta di variazione, da parte del proprietario, per la rideterminazione della rendita catastale qualora l’impianto generi un incremento di valore di almeno il 15 per cento. Se invece la proprietà dell’impianto appartiene a un soggetto diverso dal proprietario del fabbricato, per esempio per effetto della concessione del diritto di superficie, si rende necessario un autonomo accatastamento separando catastalmente il lastrico solare. Sono comunque esclusi dall’accatastamento gli impianti fotovoltaici a uso domestico (come quelli di potenza nominale non superiore a 3 kw).
La nota del Territorio prende in considerazione gli impianti fotovoltaici la cui produzione di energia elettrica rientra fra le attività agricole ai sensi della legge n. 266/2005. In questo caso l’impianto viene accatastato come rurale, nella categoria D10, e ciò è conveniente ai fini della minore aliquota Imu (due anziché 7,6 per mille). Viene richiamata la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 32 del 6 luglio 2009, la quale ha individuato i criteri di connessione della produzione energetica con la attività agricola principale; l’impresa agricola deve rispettare almeno uno dei requisiti ivi previsti. Requisito essenziale è che i terreni di proprietà o nella disponibilità dell’imprenditore agricolo devono essere condotti dal medesimo soggetto che detiene l’impianto fotovoltaico. Secondo il Territorio tali terreni devono essere ubicati nello stesso comune ove è situato il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti. Ai fini delle imposte dirette la circolare n. 32/E/2009 richiama questo vincolo nel solo caso in cui l’impresa agricola abbia un impianto a terra ed il fatturato della attività agricola sia inferiore alla vendita dell’energia.
La ruralità dell’impianto fotovoltaico è condizionata dall’esistenza di una azienda agricola esistente costituita da terreni, beni strumentali e che vi sia una effettiva produzione agricola. Il richiedente l’accatastamento deve allegare un’autocertificazione redatta su modello conforme all’allegato C) del Dm del 14 settembre 2001, oltre a una specifica relazione contenete informazioni utili alla verifica dei requisiti di ruralità.


www.lagazzettadeglientilocali.it