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Il tempo di risposta scende a 30 giorni
La procedura. Il rilascio dell'attestazione

Il decreto del Mef del 25 giugno scorso sulla certificazione dei crediti verso regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale prevede che, a regime, il sistema diventi interamente telematico. Dovrà, infatti, poggiare su una piattaforma elettronica che verrà predisposta nei prossimi mesi e che dovrà essere utilizzata sia dalle amministrazioni debitrici sia delle imprese creditrici, che si dovranno abilitare per presentare l’istanza. Finché non sarà disponibile l’iter telematico, ci sarà un procedimento ordinario con la presentazione di un’istanza in forma cartacea.
La domanda
La richiesta deve essere predisposta sulla base del modello all’allegato 1 del Dm, indicando i dati identificativi del creditore, dell’amministrazione interessata e della posizione creditoria. L’impresa deve poi dichiarare che:
– non vi sono procedimenti giurisdizionali pendenti in relazione al credito in questione;
– il creditore si impegna a non attivare procedimenti di recupero del credito e a non cederlo a terzi durante la procedura di certificazione;
– nel caso di rilascio della certificazione, il creditore si asterrà dall’attivare procedimenti giurisdizionali fino alla data indicata per il pagamento o, in mancanza, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione;
– c’è o meno l’intenzione di utilizzo in compensazione del credito con somme iscritte a ruolo.
Per il rilascio della certificazione da parte dell’amministrazione debitrice, il Dm del Mef fa riferimento al termine stabilito dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 185/2008. Questo termine è stato recentemente portato a 30 giorni – rispetto ai 60 originari – dalla legge di conversione del Dl 52/2012 (articolo 13-bis) entrata in vigore lo scorso 7 luglio: entro questo lasso temporale, deve essere rilasciata la certificazione, numerata progressivamente, utilizzando il modello individuato dall’allegato 2 del decreto.
La risposta
Se il credito ha un valore superiore a 10mila euro – sulla base di quanto previsto dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 – l’amministrazione interessata deve dare atto di aver verificato l’esistenza di cartelle di pagamento non onorate da parte del creditore, indicando eventualmente il relativo importo.
La certificazione deve attestare che il credito è certo, liquido ed esigibile a quella data, o, in alternativa, che è totalmente o parzialmente insussistente o inesigibile, motivandone però le ragioni. Va indicata anche la data di pagamento, che non può essere successiva ai 12 mesi dalla data della presentazione dell’istanza di certificazione da parte dell’impresa (o l’impossibilità di fissarla qualora scatti il meccanismo d’incompatibilità con i vincoli fissati del Patto di stabilità interno).
L’inerzia
Decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza rilascio della certificazione (o sia stata rilevata l’insussistenza o inesigibilità del credito), l’impresa può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla Ragioneria territoriale dello Stato. Entro 10 giorni dall’istanza deve essere nominato il commissario, che ha ulteriori 50 giorni per provvedere al rilascio della certificazione: in questo modo vengono dati tempi “certi” all’impresa creditrice, che, nella peggiore delle ipotesi, dovrà attendere al massimo 90 giorni per avere in mano la certificazione.


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