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Dia con autocertificazione
Decreto Sviluppo. Ora è possibile sostituire pareri e nullaosta con le dichiarazioni dei professionisti

Semplificare, snellire, velocizzare. Con il decreto legge 83 del 22 giugno (il decreto sviluppo), il Governo ritorna sulla disciplina dei titoli edilizi nel tentativo di dare nuovo impulso alle costruzioni e all’economia.
In buona sostanza, si tratta di estendere alla Dia la possibilità, già prevista per la Scia, di autocertificare il ricorso dei presupposti e delle condizioni per lo svolgimento dell’attività edilizia che la legge (e ora anche i regolamenti) demandano al parere o all’esecuzione di verifiche preventive di organi o enti appositi (si veda anche l’articolo a fianco).
Se la modifica è di poco conto per la Scia (sono ora autocertificabili anche le verifiche previste dai regolamenti, quali il piano regolatore e il regolamento edilizio) perché si limita a chiarire quanto poteva essere fonte di dubbio, per la Dia (cui sono soggette anche le opere di ristrutturazione e che in alcune Regioni consente la realizzazione di tutti gli interventi edilizi) l’innovazione è rilevante e non è detto che sia a tutta vantaggio del privato.
La novella dell’articolo 23, comma 1-bis, del testo unico dell’edilizia, stabilisce dunque che «nel caso in cui la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi e enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive… essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti».
Con l’eccezione dei pareri relativi ai vincoli e ai vari profili della sicurezza pubblica, la cui assunzione preventiva continua a essere necessaria per l’avvio dei lavori, la nuova disciplina modifica il rapporto pubblico-privato. Mentre prima l’interessato poteva limitarsi a presentare la Dia demandando all’amministrazione di assumere – nei 30 giorni entro cui il comune può diffidare l’inizio dei lavori – i pareri e le verifiche previste, ora di queste attività (alcune con una forte componente discrezionale, si pensi ad esempio, al parere della commissione edilizia) deve farsi comunque carico il privato, assumendosi ulteriori responsabilità e spese tecnico-professionali.
La semplificazione parrebbe così forse più a vantaggio della Pa, anche se la nuova funzione di controllo rispetto alle attestazioni del privato può essere più rischiosa in termini di danni da risarcire qualora sia disposto un ordine di non eseguire i lavori che sia riconosciuto illegittimo dal Tar (si veda l’articolo a fianco).
Scia promossa
La nuova previsione, che comunque rafforza il ruolo del privato nella dialettica con l’amministrazione, giunge in un momento in cui si sono diradati i dubbi sulla legittimità dell’intervento statale nella disciplina dell’edilizia. La Corte costituzionale, con la decisione 164 depositata lo scorso 27 giugno, ha infatti chiarito che la Scia attiene ai livelli essenziali delle prestazioni che un cittadino vanta nei confronti della Pa ed è dunque materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. La sentenza ha così rigettato i ricorsi promossi da Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia per l’illegittimità del Dl 78/2010 che aveva introdotto la Scia.
Di conseguenza, le diverse leggi regionali che disciplinano compiutamente la procedura della Dia in modo difforme dalla novella statale sono da quest’ultima integrate, dovendosi ritenere che la possibilità di autocertificare i pareri, gli atti e le verifiche è prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
Resta il rammarico che interventi non secondari rispetto alla disciplina edilizia vengano disposti attraverso la decretazione d’urgenza, mettendo a rischio la coerenza interna del sistema e creando – come accade ora – l’incertezza che si sviluppa nei 60 giorni che vanno dalla pubblicazione del decreto alla sua conversione in legge .
Senza peraltro che da questa innovazione si possa ragionevolmente attendere un contributo al rilancio dell’economia.

Dalla domanda ai controlli

01 | LA DIA
La denuncia di inizio attività è una comunicazione che il proprietario dell’immobile o chi ne ha titolo presenta al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, corredata da una relazione dettagliata delle opere da eseguire e dagli elaborati grafici sottoscritti da un progettista abilitato

02 | I LAVORI
La Dia è necessaria per le opere di ristrutturazione.
La sua applicazione è definita a livello regionale. In alcune Regioni la Dia è necessaria per tutti gli interventi edilizi, anche in sostituzione
del permesso di costruire. Sono esclusi quelli liberi quali la manutenzione ordinaria.

03 | LA PROCEDURA
Nella relazione di accompagnamento il progettista deve asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

04 | LA SEMPLIFICAZIONE
Il decreto sviluppo (Dl 83/2012, ora in fase di conversione alla Camera) ha esteso alla Dia la possibilità già prevista per la Scia di autocertificare nella relazione del tecnico l’esistenza dei presupposti che legittimano l’intervento edilizio, ovvero i pareri e i nullaosta non legati a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

05 | I CONTROLLI
Resta al Comune il compito di controllare le autocertificazioni, con l’onere di risarcire i danni in caso di stop illegittimi.

Gli oneri

01|I TECNICI
I professionisti abilitati che autocertificano, attestano o asseverano gli atti e i pareri a corredo di una Scia o di una Dia si assumono l’onere con proprie valutazioni anche discrezionali di valutare la compatibilità dell’intervento sostituendosi ai giudizi degli enti preposti.

02|I COMUNI
L’ente pubblico non può più limitarsi a evidenziare eventuali contrasti con la normativa vigente. Deve individuare con precisioni eventuali errori. Se sbaglia, può essere condannato a pagare un indennizzo per aver bloccato i lavori in modo illegittimo.


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