MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


La chance interessa i ruoli entro fine aprile
I vincoli. Escluse le aree in deficit sanitario

L’articolo 31 del Dl 78/2010 ha aperto all’utilizzo dei crediti con regioni, enti locali e servizio sanitario (comma 1-bis) per ridurre o neutralizzare le somme dovute al fisco. La stessa disposizione, però, ha anche inibito, a partire dal 1° gennaio 2011, la compensazione in presenza di debiti per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, di ammontare superiore a 1.500 euro (comma 1).
Per far venire meno il vincolo, il debitore deve estinguere integralmente il debito: in alternativa al pagamento diretto all’agente della riscossione, il legislatore ha dato innanzitutto la possibilità ai contribuenti di utilizzare i crediti erariali esistenti in compensazione del ruolo scaduto, attraverso il sistema del versamento unificato.
Un paletto, quindi, di cui bisognerà tener conto anche alla luce della nuova opportunità di compensazione. Come funziona il meccanismo? I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti – una volta acquisita la certificazione – possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (e a titolo di oneri accessori, aggi e spese a favore dell’agente della riscossione) e di avvisi di accertamento esecutivi.
Dentro e fuori
Ora sulla base di quanto stabilito dal Dm 25 giugno 2012 sulla compensazione (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo stesso giorno di quello sulla certificazione), i contribuenti possono compensare le somme vantate verso i soggetti appena indicati con debiti iscritti a ruolo al 30 aprile 2012 per:
– tributi erariali;
– tributi regionali e locali;
– contributi assistenziali e previdenziali;
– premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie di carattere professionale.
Rimangono esclusi i crediti verso enti locali commissariati e regioni sottoposte ai piani di rientro.
L’agente della riscossione
Il creditore deve innanzitutto presentare la certificazione del credito all’agente della riscossione, individuando le posizioni debitorie che intende estinguere. Entro il termine di 3 giorni, il concessionario invia tramite posta elettronica certificata richiesta all’ente debitore per verificare la veridicità della certificazione: la risposta da parte dell’ente deve arrivare entro i successivi 10 giorni. In caso di esito positivo, il debito si compensa con il credito e l’agente comunica all’ente – entro 5 giorni e sempre tramite Pec – l’avvenuta compensazione.
Per quanto riguarda l’aspetto della riscossione nei confronti dell’ente debitore, questo è tenuto al pagamento dell’importo compensato entro 12 mesi dalla certificazione; in caso di mancato pagamento, i soldi sono recuperati dallo Stato attraverso una riduzione delle somme dovute all’ente.


www.lagazzettadeglientilocali.it