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Ritardati pagamenti con tasso all'8%
La regola vale per la Pa, le imprese e i professionisti

Per il secondo semestre del 2012 resta invariato all’8% il tasso degli interessi per le more dei pagamenti sulle transazioni commerciali tra le imprese, i professionisti e le Pubbliche amministrazioni.
Lo prevede il comunicato del Mef, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, che fissa all’1% il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione del 7 per cento.
Sui ritardati pagamenti dei «prodotti alimentari deteriorabili», invece, si pagheranno gli interessi del 10% (maggiorazione di 9 punti percentuali, rispetto al tasso base), almeno fino al 24 ottobre 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 62, decreto legislativo 1/ 2012. Questo prevede una normativa ad hoc per i «contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari» (esclusi quelli con i consumatori finali). In particolare, il corrispettivo dovrà essere pagato entro 30 giorni per le merci deteriorabili ed entro 60 giorni per «tutte le altre merci», cioè quelle non deteriorabili, ma comunque comprese tra i «prodotti agricoli e alimentari». I 30 o i 60 giorni partiranno «dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura» e gli interessi decorreranno «automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine».
La disposizione prevede che il saggio di mora sarà «maggiorato di ulteriori due punti percentuali» e sarà «inderogabile», ma non indica quale è il tasso base da maggiorare (si veda Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2012). Dovrebbe però essere quello previsto dall’articolo 5, dlgs 231/2002, ma sarebbe opportuna una conferma dal previsto decreto attuativo del ministro delle Politiche agricole, che doveva essere emanato entro il 24 giugno 2012. Se ciò accadrà, dal 24 ottobre 2012, il tasso di mora del 10% si applicherà a tutti i «prodotti agricoli e alimentari» e non solo a quelli «deteriorabili».
La normativa europea sugli interessi di mora (dlgs 231/2002) è entrata in vigore il 7 novembre 2002 e si applica alle transazioni commerciali (di contratti conclusi dall’8 agosto 2002) «tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni», che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi. A questi fini, i liberi professionisti sono equiparati agli imprenditori. Non sono interessati a questa disciplina le persone fisiche e gli enti associativi aventi scopo non economico (associazioni e fondazioni). Non si possono richiedere gli interessi di mora europei per i debiti oggetto di procedure concorsuali o per i risarcimenti del danno. Sono escluse anche le richieste di interessi inferiori a 5 euro.
Il mancato pagamento alla scadenza prevista comporta automaticamente l’obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi di mora «dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento», ma l’innovazione principale della disciplina europea riguarda i contratti senza scadenza di pagamento, in quanto se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dal debitore o di ricevimento delle merci o servizi (se non è certa la data di ricevimento della fattura).
Il tasso viene stabilito dalla Bce all’inizio di ogni semestre ed è determinato su base annua, quindi, al denominatore devono essere indicati 365 giorni. Ad esempio, se un credito è scaduto il 31 maggio 2011 ed è stato pagato il 5 luglio 2011, gli interessi da addebitare per giugno sono pari al credito, moltiplicato per l’8% e per 30 giorni, diviso per 365. Quelli per i cinque giorni di luglio sono calcolati moltiplicando il credito per l’8,25% e per 5 giorni, diviso 365.
Quando la normativa speciale del decreto legislativo 231/2002 non è applicabile, per mancanza di requisiti, per scelta del creditore o per clausole contrattuali, è possibile avvalersi comunque della disciplina del Codice Civile (articoli 1219 e 1224) che prevede gli interessi di mora del 2,5% dal primo gennaio 2012. La mora civilistica decorre automaticamente dal momento della scadenza del termine, ma quando questa manca o quando il pagamento deve essere eseguito in luogo diverso dal domicilio del creditore, vi è l’obbligo della formale costituzione in mora del debitore «mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto» (cosiddetta mora ex persona).


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