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Appalti del settore pubblico senza responsabilità solidale
LE PREVISIONI L'esonero riguarda anche le società partecipate e i privati che appaltano i lavori a scomputo

Stazioni appaltanti pubbliche escluse dalla responsabilità solidale, che in tutti gli altri casi si applica nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture. In questi casi, prima di effettuare il pagamento, il committente deve prendere visione dei documenti che attestano da parte dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori il rispetto degli obblighi fiscali. Se non vede i documenti, il committente può sospendere i versamenti, anche perché un pagamento che non passi da questa verifica comporta una sanzione fino a 200mila euro. Viene corretta in questi termini la materia della responsabilità solidale degli appalti nel nuovo articolo 13-ter del decreto sviluppo, inserito nel maxiemendamento alla legge di conversione.

La novità principale è l’esclusione del mondo pubblico, rappresentato dagli enti ma anche dalle società partecipate: le definizioni di riferimento sono quelle contenute all’articolo 32 del Codice dei contratti (decreto legislativo 163/2006), e di conseguenza l’esclusione riguarda anche i soggetti privati quando appaltino i lavori a scomputo (lo prevede la lettera d dell’articolo 32). Con il nuovo ambito applicativo, la norma viene incontro in particolare alle difficoltà degli enti locali, che nell’ultima versione della regola scritta nella legge di conversione al decreto sulle «semplificazioni fiscali» (Dl 16/2012) si erano visti arruolare nelle verifiche sulla «fedeltà» fiscale e contributiva delle imprese esecutrici o fornitrici. Sull’oggetto dei controlli, la nuova regola conferma l’estensione della responsabilità al versante fiscale, concentrata in particolare sulle ritenute e sull’Iva, e rafforza le procedure di controllo: essenziale, in questa chiave, è il blocco dei pagamenti da parte del committente a cui non viene consegnata la documentazione che attesta il rispetto degli adempimenti. Molto alte, come accennato, le sanzioni per chi effettua pagamenti senza seguire questo passaggio.

Sempre in tema di Pa, il maxiemendamento al decreto Sviluppo torna sul tema dell’«amministrazione aperta» estendendo alle società partecipate l’obbligo di pubblicare su Internet la radiografia di tutti i pagamenti superiori a mille euro, con nome del beneficiario, curriculum, contratto e somma erogata. Stretta drastica, invece, sugli acquisti di software proprietari con licenza: le Pubbliche amministrazioni potranno imboccare questa strada solo dopo aver verificato che è impossibile scegliere un software sviluppato per conto di altre amministrazioni oppure a sorgente aperta.


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