MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Fabbricati rurali accatastati secondo le «vere» categorie
Immobili. Annotazione per quelli fuori dalla D10

I fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali vengono iscritti in catasto secondo le regole ordinarie in una delle categorie previste nel quadro generale di qualificazione; per quelli diversi dalla categoria D10 verrà apposta una annotazione specifica. Lo prevede il decreto dell’Economia del 26 luglio 2012, diramato ieri sul sito del ministero. Quindi viene confermato che le categorie catastali (D10 ed A6) non sono più determinanti per la qualificazione rurale delle costruzioni agricole.
Il decreto è stato emanato ai sensi dall’articolo 13, comma 14 bis del Dl 201/011 ed è attuativo delle disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 2 bis, del Dl 70/2011 (abrogato dal 1° gennaio 2012). Il decreto ministeriale, atteso da tempo, è stato comunque diffuso in tempo utile in quanto il termine per la variazione catastale è stato riaperto dall’articolo 3, comma 19 del Dl 95/2012 sulla “spending review” al 30 settembre 2012.
Si tratta della regolarizzazione catastale delle costruzioni rurali già transitate nel catasto fabbricati, ma in categorie catastali diverse dalla A6 per le abitazioni e D10 per i fabbricati strumentali. Ciò in quanto fino al 31 dicembre 2011, per i fabbricati iscritti nel catasto urbano, l’appartenenza a queste categorie catastali era la condizione per acquisire la natura rurale e quindi l’esclusione dall’imposta comunale. Infatti l’interesse a presentare queste variazioni è solo quello di scongiurare gli accertamenti in materia di Ici.
La novità consiste nel fatto che le costruzioni rurali manterranno la loro naturale categoria e se sono diverse dalla D10 verrà solamente posta una annotazione. Si ricorda che appartengono alla categoria D10 i fabbricati per funzioni produttive connesse alla attività agricola che per le loro caratteristiche di destinazione tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni una destinazione diversa, da quella per la quale furono originariamente costruiti. In sostanza il decreto ministeriale ha risolto il problema generato da una norma di legge successivamente abrogata (articolo 7, comma 2bis, del Dl 70/2011), secondo la quale, per esempio, una stalla classificata nella categoria catastale C/6 in passato non poteva essere considerata rurale ma doveva acquisire la categoria D10. A seguito dell’abrogazione dell’articolo 7 del Dl 70/2011, con effetto dal 1° gennaio 2012 la categoria C6 è comunque valida; così pure un fabbricato che ha le caratteristiche della categoria C, come un magazzino per deposito di cereali (C6) oppure un normale opificio (D1), può essere rurale pur mantenendo la originaria categoria catastale diversa dalla D10. In questi casi in catasto verrà soltanto apposta una annotazione che si tratta di costruzione rurale. Questi principi saranno validi anche per i nuovi accatastamenti, con il sistema Docfa, per le costruzioni rurali attualmente iscritte nel catasto terreni, la cui scadenza è fissata al 30 novembre 2012.
Relativamente alle modalità di presentazione viene fatto il rinvio ad un comunicato del Territorio,ma esse si conoscono in quanto già rese note in passato (consegna diretta, raccomandata a.r., posta elettronica certificata). La presentazione va fatta al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio entro e non oltre il termine del 30 settembre 2012.


www.lagazzettadeglientilocali.it