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Commercio, semplificazioni a 360°
In Gazzetta Ufficiale il dlgs correttivo del decreto attuativo della direttiva Bolkestein

Semplificazione a tappeto per le attività economiche. La Scia prende il posto della Dia, con il risultato che si può aprire subito il negozio. È approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 202 del 30 agosto 2012, supplemento ordinario n.177) il decreto legislativo 6 agosto 2012 , n. 147, che dispone disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno (nota come direttiva Bolkestein).

Oltre alle sburocratizzazione dell’avvio delle attività, il decreto legislativo, in vigore dal 14 settembre 2012, rafforza la tutela del consumatore, consentendo alle associazioni di categoria di chiedere l’inibitoria delle azioni degli operatori economici quando violano i principi della libera concorrenza e, in particolare, la normativa attuativa della direttiva servizi.

Il decreto correttivo ritocca, a distanza di quasi due anni il decreto legislativo n. 59/2010 e con l’aggiornamento in esame il provvedimento si propone di semplificare e snellire le procedure di inizio attività nel settore dei servizi.

La direttiva «servizi» 2006/123/Ce favorisce, infatti, la libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi e contribuisce al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.

Il provvedimento si applica alle attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale svolte senza vincolo di subordinazione e dirette allo scambio di beni o fornitura di prestazioni.

Alcuni servizi sono espressamente esclusi; tra questi, le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva, taluni servizi di natura sociale, i servizi sanitari e farmaceutici forniti a scopo terapeutico e i servizi finanziari.

Per i settori inclusi, al dlgs 59/2010 segue, ora, il decreto 147/2012, che riscrive le norme sull’accesso alle attività economiche attraverso l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

La Scia, modificata dal decreto legge n. 5/2012 sulle semplificazioni, sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia). Il decreto correttivo dispone, inoltre, che nei casi in cui resta la necessità di autorizzazioni, si applichi, salvo le eccezioni di legge, l’istituto del silenzio-assenso. Con questi due interventi sarà molto più rapido e semplice l’apertura degli esercizi e l’avvio delle nuove attività nel settore dei servizi.

Il correttivo si occupa anche di azione inibitoria delle associazioni dei consumatori, prescrivendone l’ammissibilità anche in caso di violazione della direttiva servizi. Viene, infatti, modificato l’articolo 139 del codice del consumo, inserendo le disposizioni di attuazione della direttiva Bolkestein tra le norme, la cui violazione dà la possibilità di una tutela del consumatore, attraverso le associazioni di categoria.

L’articolo 139 del codice del consumo prevede che le associazioni dei consumatori e degli utenti possano agire per ottenere l’inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Le associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal codice del consumo e anche da alcune leggi specifiche. Tra queste ultime viene inserita la normativa attuativa della direttiva servizi.

Con l’azione si può richiedere al tribunale di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

Questa tutela si arricchisce e diventa esperibile anche quando la violazione iniziale riguarda la possibilità del consumatore di fruire dei benefici in termini di concorrenza discendenti dalla direttiva servizi.


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