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La nuova Tares fa i conti con i vincoli di bilancio
Rifiuti. Regolamento da varare entro fine ottobre

La nuova imposta sui rifiuti e sui servizi indivisibili dei Comuni deve fare i conti con i vincoli di finanza pubblica. Secondo l’articolo 14 del Dl 201/11, dal primo gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni un nuovo tributo, Tares (sostitutivo di Tarsu e Tia) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
Con un regolamento da varare entro il 31 ottobre 2012 dovranno essere stabiliti i criteri per individuare il costo del servizio e determinare la tariffa. Il regolamento sarà applicabile dall’anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Sino a quando le nuove disposizioni non saranno efficaci, continua comunque ad applicarsi il metodo normalizzato (Dpr 158/99), per la determinazione della tariffa.
A pochi mesi dall’entrata in vigore della nuova imposta, molte sono le problematiche applicative legate soprattutto ai vincoli di finanza pubblica per i Comuni che hanno affidato il servizio a un concessionario esterno. In deroga all’articolo 238 del Dlgs 152/2006 e all’articolo 52 del Dlgs 446/1997, infatti, la Tares dovrà essere versata solo al Comune con bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato. Di conseguenza non è più possibile il versamento al concessionario ed è necessario riassumere questa funzione. La reinternalizzazione di servizi non giustifica, però, a parere della magistratura contabile (in particolare Corte dei conti, sezioni riunite di controllo n. 3/12) alcuna deroga ai vincoli di finanza pubblica. Inoltre, le norme in materia di contenimento della spesa di personale costituiscono disposizioni di natura cogente, connesse con il perseguimento di obiettivi comunitari. L’obbligo di riassunzione del personale del gestore esterno (che va previsto nel regolamento dell’ente) sussisterebbe poi a condizione che vi sia stato analogo trasferimento di personale al momento dell’affidamento del servizio.
La riassunzione in economia di un servizio pubblico comporta una valutazione complessiva dei vincoli di finanza pubblica imposti al Comune ed alle sue partecipate, anche in tema di calcolo consolidato del l’indice della spesa di personale su quella corrente (articolo 20, comma 9, Dl 98/11).
La nuova imposta deve poi fare i conti con una disciplina che attribuisce alle ex autorità d’ambito il potere di determinare la tariffa. Secondo il Dl 201/11, invece, compete al consiglio comunale approvare la tariffa, in conformità al piano finanziario del gestore. Il nuovo sistema impositivo determina inoltre, una riduzione, a decorrere dal 2013, del fondo sperimentale di riequilibrio (e del fondo perequativo), in corrispondenza al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 euro a metro quadrato di superficie imponibile, che dovrà essere istituito a copertura dei costi indivisibili.


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