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Nel modello F24 si può già rimediare ad alcuni errori
La preparazione del versamento

Contribuenti di nuovo alle prese con la compilazione del modello F24 per il versamento dell’eventuale seconda rata dell’acconto Imu relativa al periodo d’imposta 2012. Gli interessati sono coloro che hanno optato per il pagamento frazionato in due tranche dell’acconto relativo all’abitazione principale, ma anche – a certe condizioni – chi ha commesso errori con il calcolo del l’acconto e chi vuole approfittare di eventuali decisioni più favorevoli dei Comuni.
La compilazione del modello richiede attenzione, in particolare, per tre campi:
– l’acconto: si tratta solo di segnalare con una «X» che si sta provvedendo al versamento del l’anticipo;
– il codice tributo: gli importi dell’Imu sulla casa e le pertinenze vanno cumulati, utilizzando il codice tributo 3912 e dettagliando il numero di immobili (da 1 a 4);
– la rateazione: occorre evidenziare che si è scelto di frazionare l’acconto in due rate, nella forma «0202», anche se a giugno si era lasciata la casella in bianco.
Nelle fasi concitate dello scorso giugno, era stato prima sostenuto che la casella «rateazione» non dovesse essere compilata, mentre successivamente è stata richiesta l’indicazione del frazionamento; gli istituti di credito erano stati perciò invitati ad accettare anche modelli che non contenevano tale indicazione, purché predisposti prima del chiarimento.
Pertanto, potrebbe oggi accadere che, in relazione a taluni contribuenti, l’archivio informatico non abbia piena contezza della scelta operata, lasciando i margini per qualche correzione dell’ultimo minuto. Si pensi al caso di chi, a giugno, ha versato per errore un importo insufficiente a coprire il 50% del tributo relativo alla prima casa e alle pertinenze, senza indicare alcunché nel campo rateazione. In tale ipotesi, si presentano due alternative: provvedere al ravvedimento operoso sul versato, oppure scegliere la formula del frazionamento dell’acconto, versando entro il prossimo 17 settembre la quota mancante per raggiungere i due terzi del tributo annuo dovuto. I versamenti non saranno equamente suddivisi, ma complessivamente il soggetto ha versato quanto dovuto; tenuto conto dell’invito a evitare l’irrogazione di sanzioni a fronte di una norma non del tutto chiara e consolidata, si può ipotizzare che i Comuni nulla avranno da contestare al contribuente.
Viceversa, si potrebbe ipotizzare la situazione di chi, intendendo frazionare l’acconto in due rate, abbia per errore versato già più del dovuto a giugno, pur indicando sul modello F24, nel campo rateazione, «0102». In tale ipotesi, non si dovrà pagare più nulla a settembre, e potrebbe essere consigliabile comunicare la circostanza al Comune che, in ogni caso, dovrebbe accorgersi che nulla manca in cassa, al momento della quadratura annua del tributo.
C’è poi la situazione di chi, avendo scelto di versare l’acconto in due tranche, si trova ora di fronte a un’aliquota comunale più favorevole di quella nazionale. In questo caso, la rata di settembre potrà essere parametrata alla nuova aliquota anziché a quella nazionale, utilizzata magari a giugno, quando il Comune non si era ancora pronunciato.
Un altro caso possibile è quello del contribuente che ha versato correttamente la prima delle due rate di acconto a giugno, ma sulla scorta dell’erronea convinzione di trovarsi dinnanzi a un’abitazione principale (ad esempio, un alloggio concesso in uso gratuito a un familiare). Se mancano i requisiti per considerarla abitazione principale, si porranno i seguenti problemi: da un lato, un errore nella determinazione del tributo complessivo (l’aliquota è lo 0,76%, senza detrazioni) e un erroneo frazionamento dell’acconto (consentito solo perla prima casa); dall’altro, un’errata esposizione dei codici tributo con la mancata evidenza della quota destinata all’Erario. Qui non resta che provvedere con il ravvedimento operoso.
Infine, si potrebbe anche ipotizzare che il versamento di giugno sia stato correttamente effettuato per quanto attiene gli importi, ma con delle anomalie relative al codice tributo o al codice del Comune. In questi casi, si provvederà al regolare versamento della seconda rata di acconto e si potrà richiedere la variazione dei dati erroneamente esposti sul modello, preferibilmente interessando il Comune, unico soggetto competente per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni.

Il ravvedimento
01|IL CALCOLO
In caso di anomalie sui versamenti Imu bisogna pagare il tributo con sanzioni e interessi. Per ritardi oltre 30 giorni, la sanzione è il 3,75% dell’Imu dovuta e gli interessi si contano al tasso annuo del 2,5 per cento. Se il tributo è stato versato dopo la scadenza si pagano sanzioni e interessi.
02|LA COMPILAZIONE
Sull’F24 la sanzione e gli interessi vanno cumulati con il tributo e va barrata la casella che segnala l’avvenuta correzione.


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