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Piano di ristrutturazione per le società partecipate
Spending review. Gli enti devono indicare le funzioni da svolgere in proprio

Gli enti locali possono adottare uno strumento per la razionalizzazione delle società partecipate, ma devono comunque procedere all’adeguamento di alcuni profili statutari ed organizzativi di queste società.
Il comma 3-sexies dell’articolo 4 del decreto Spending review (Dl 95/2012, convertito dalla legge 135/2012) conferisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di predisporre piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. L’ambito di applicazione soggettiva è molto ampio, poiché comprende non solo le società a capitale interamente pubblico, ma anche quelle miste nelle quali l’ente detiene una partecipazione (anche minoritaria) di controllo.
La disposizione, seppure inserita nella norma riferita ai soggetti societari che gestiscono servizi strumentali, comporta che le amministrazioni predispongano il percorso di razionalizzazione analizzando anche la situazione delle società che gestiscono servizi di interesse generale (servizi pubblici locali). I Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, in previsione della liquidazione delle società e della dismissione delle partecipazioni da avviare entro il 30 settembre 2013 (in base all’articolo 14, comma 32 del Dl 78/2010 ), devono riportare tali azioni al piano, qualora decidano di adottarlo.
Sotto il profilo oggettivo, il piano di razionalizzazione ha un contenuto obbligatorio: esso deve prevedere l’individuazione delle attività connesse esclusivamente all’esercizio di funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.
Il piano deve essere definito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 135/2012 (quindi entro il 14 novembre 2012) e deve essere approvato sulla base del parere favorevole del commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.
Se un’amministrazione predispone e approva il piano di razionalizzazione, i termini per lo scioglimento delle società che gestiscono servizi strumentali o per l’alienazione totale delle partecipazioni in queste stesse realtà (previsti dal comma 1 dello stesso articolo 4 rispettivamente nel 31 dicembre 2013 e nel 30 giugno 2013) sono prorogati per il periodo strettamente necessario per l’attuazione del piano di ristrutturazione, sulla base di un decreto adottato su proposta del Commissario straordinario.
Le disposizioni del decreto legge Spending review comportano anche una serie di obblighi ai quali le amministrazioni devono dare tempestiva attuazione.
Le norme previste dai commi 4 e 5 sulla composizione dei consigli di amministrazione (che vanno coordinate con quelle contenute nella legge 296/2006) richiedono l’immediato adeguamento degli statuti societari, con riferimento al numero massimo dei componenti, alle modalità di designazione e nomina (che comportano l’obbligatorio inserimento negli organi esecutivi di dipendente dell’ente locale socio), nonché con riguardo alle regole per i compensi agli stessi amministratori (in quanto i dipendenti devono riversare alle amministrazioni di appartenenza i gettoni percepiti), per poter rendere operative le norme sin dai prossimi rinnovi dei cda.
In ragione dei limiti previsti dallo stesso articolo 4, con il divieto di nuovi affidamenti alle società strumentali esistenti, gli enti locali devono predisporre sin da ora anche adeguati percorsi per far tornare al proprio interno le attività prima gestite delle stesse società o per la loro riconduzione al mercato con procedure di gara.


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