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Entro il 17/9 la seconda rata. Sì al ravvedimento lungo

Dopo la pausa estiva i contribuenti sono tenuti a osservare i prossimi adempimenti sia per pagare la seconda rata dell’Imu relativa all’abitazione principale, sia per regolarizzare i versamenti dell’imposta non effettuati entro la data di scadenza della prima rata di giugno. Entro il prossimo 17 settembre, infatti, devono provvedere al pagamento del secondo acconto i titolari di immobili adibiti a prima casa che hanno scelto di pagare la nuova imposta locale in tre rate.

Coloro che invece non hanno pagato l’acconto entro il 18 giugno hanno ancora la possibilità di regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti pagando una mini sanzione entro un anno dalla scadenza. Non è più consentito avvalersi del ravvedimento sprint (entro 14 giorni dalla scadenza) né di quello breve (30 giorni), perché sono ormai decorsi i termini previsti dalla legge, ma è ancora possibile fruire del ravvedimento lungo. In base all’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 la sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo è riducibile, purché gli interessati procedano alla sanatoria della violazione nei tempi previsti. La sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza. Va precisato, però, che solo l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale. Del resto, per regolarizzare la violazione è richiesto che l’interessato provveda al pagamento del dovuto o integri quello tardivo, aggiungendovi sanzioni e interessi. Gli interessi devono essere computati nella misura del saggio legale, con maturazione a giorno di ritardo. Peraltro, qualora sia il comune ad accertare la violazione, oltre alla sanzione ordinaria, gli interessi sono dovuti al tasso legale, a meno che l’amministrazione comunale non abbia deciso, con regolamento, di fissare un tasso diverso che può arrivare fino al 5,5%. Il comune può infatti aumentare la misura degli interessi fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale, in base a quanto disposto dall’articolo unico, comma 165, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006). Pertanto, il ravvedimento si perfeziona nel momento in cui è effettuato il pagamento per intero del debito tributario, incluso sanzioni e interessi. L’adempimento può essere effettuato anche in tempi diversi. Non è richiesto che nello stesso giorno si sani l’irregolarità, versando il totale dovuto. In effetti, è possibile pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni. Quello che conta è che l’ultimo versamento avvenga entro un anno. Entro questo termine si possono ravvedere anche i cittadini italiani residenti all’estero, che non possono pagare l’Imu in un’unica soluzione entro la data di scadenza del saldo, come avveniva per l’Ici. Quindi, qualora non abbiano rispettato la scadenza del 18 giugno per il versamento dell’acconto possono fruire della sanatoria. Per i versamenti di imposta, sanzione e interessi possono utilizzare il modello F24. In alternativa, i pagamenti dall’estero possono essere effettuati su conto del comune, indicando il codice Iban, e con bonifico alla Banca d’Italia, per la quota del 50% da versare allo stato.


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