MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Bocciata l'imposta di soggiorno
Il Tribunale amministrativo Veneto ha dichiarato illegittimo il regolamento del comune di Venezia

È illegittimo il regolamento del comune di Venezia sull’imposta di soggiorno nella parte in cui prevede che albergatori e titolari delle strutture ricettive siano responsabili degli obblighi tributari e della riscossione dell’entrata. Titolari degli alberghi e gestori, infatti, non assumono la qualifica di sostituti o responsabili d’imposta, ma sono solo obbligati al versamento del tributo nel caso in cui le somme vengano corrisposte dagli ospiti.
Lo ha affermato il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, terza sezione, con la sentenza n. 1165 del 21 agosto 2012.
Secondo i giudici amministrativi, il gestore delle strutture ricettive non assume in proprio l’obbligazione tributaria, in quanto l’imposta di soggiorno deve essere versata al comune «nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell’ospite alloggiato».
Non gli può invece essere riconosciuto il ruolo di sostituto o responsabile d’imposta, qualifica che l’articolo 64 del dpr 600/1973 attribuisce a determinati soggetti per la riscossione dei tributi erariali (per esempio, i notai).
L’utilizzo delle espressioni «responsabile degli obblighi tributari» e «responsabile della riscossione», contenute nell’articolo 3 del regolamento comune, «è foriero di incertezze, e quindi illegittimo, perché evoca le fattispecie normative nelle quali un soggetto è chiamato in luogo di altri o insieme ad altri al pagamento di un’imposta».
Per i giudici, la formulazione letterale della norma regolamentare rende incerta e indeterminata «l’esatta individuazione degli obblighi che gravano sui gestori» e, per l’effetto, non chiare le responsabilità che sugli stessi incombono in caso di mancato pagamento dell’imposta da parte del cliente della struttura.
In effetti, in base a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, che ha introdotto il nuovo balzello comunale, unico soggetto passivo dell’imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive. La norma stabilisce che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e gli enti inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno.
Il tributo grava su «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio». Le somme richieste devono essere proporzionali al prezzo fissato dalla struttura ricettiva e non possono superare il tetto massimo di 5 euro per ogni notte di soggiorno. Devono infatti essere osservati «criteri di gradualità in proporzione al prezzo» che ciascun ospite è tenuto a pagare per ogni notte.
Il gettito, però, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive.
Le risorse possono inoltre essere utilizzate per le opere di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali o per servizi pubblici locali.
L’articolo 4 del decreto sul federalismo municipale (23/2011) consente poi ai comuni di sostituire l’imposta di soggiorno, in tutto o in parte, con eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del loro territorio. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati.
Diversi comuni hanno già deliberato l’istituzione dell’imposta di soggiorno, nonostante non sia stato ancora emanato il regolamento governativo che avrebbe dovuto fornire indicazioni di dettaglio in ordine alla sua applicazione.
L’articolo 4 demanda a un apposito regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23/2011 (7 aprile 2011), la disciplina generale di attuazione del tributo. Tuttavia, la sua mancata approvazione non condiziona le scelte degli enti locali che, ex lege, con proprio regolamento, possono istituire l’imposta e disporre le sue modalità di applicative, con le relative agevolazioni.


www.lagazzettadeglientilocali.it