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Ricongiungimenti, la casa è tutto
Circolare Funzione pubblica-Interno spiega le novità. Niente autocertificazione per il documento

Agli uffici tecnici comunali il compito di rilasciare il certificato di idoneità abitativa per gli extracomunitari, necessario per i ricongiungimenti familiari: è un documento tecnico, sottratto al regime dell’autocertificazione.
È quanto previsto dalla circolare 17 aprile 2012 a doppia firma del ministro per la pubblica amministrazione Filippo Patroni Griffi e del ministro dell’interno Anna Maria Cancellieri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2012 n. 207.
La circolare definisce l’ambito di applicazione della novella introdotta dall’articolo 15, legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione e procedimenti per la cittadinanza.
Il primo problema riguarda i certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno e in particolare l’attestato di idoneità abitativa relativo all’alloggio occupato, requisito necessario per potersi ricongiungere ai propri familiari.
L’articolo 15 della legge n. 183 del 2011 ha introdotto la cosiddetta «decertificazione»: certificati sostituiti a tappeto da autocertificazioni e impossibilità di usare i certificati presentandoli ad una pubblica amministrazione (come da apposito dicitura su timbro da apporre sui certificati stessi).
In un primo momento non è stata toccata la norma del dpr 445/2000 (relativo alla documentazione amministrativa), che salvava le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero (articolo 3, comma 2, dpr 445/2000).
Di conseguenza ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni possono continuare a chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo unico dell’immigrazione.
Inoltre sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la dicitura che blocca la produzione agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Sui certificati deve essere apposta la diversa dicitura: Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione».
In materia è, poi, sopravvenuto il decreto-legge n. 5 del 2012, che ha soppresso, a partire dal 1° gennaio 2013, dall’articolo 3, comma 2, dpr 445/2000 la clausola di salvezza delle speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. La conseguenza è che, a decorrere dal 2013, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura sull’impossibilità di utilizzo per la presentazione ad altri uffici pubblici.
Attenzione, però, quanto sopra non vale per l’attestato di idoneità abitativa dell’alloggio occupato dall’extracomunitario, previsto dall’articolo 29 del dlgs 286/1998, quale requisito per ottenere il ricongiungimento dei propri familiari.
L’idoneità deve essere attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
Dunque, anche se si parla di certificato, l’atto non è proprio un certificato, ma un’attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali; la circolare conclude che non ha, quindi, natura di certificato e non può, pertanto, essere sostituita da un’autocertificazione.
Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista per i certificati.
Con altro chiarimento la circolare precisa che al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano le norme sull’acquisizione d’ufficio della documentazione; inoltre i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; se il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei termini di legge.


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