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Dopo l'addio a Equitalia resta il rebus degli aggi
Riscossione. Si rischia l'aumento degli oneri per gli enti

Gli enti locali si stanno organizzando per sostituire Equitalia dal prossimo primo gennaio, così come disposto dal l’articolo 7 del Dl 70/2011 (si veda anche il Sole 24 Ore del 7 settembre sulla gara lanciata dall’Anci) ma il quadro normativo continua a essere confuso e farraginoso. Basti considerare che l’alternativa al ruolo è l’ingiunzione di pagamento disciplinata dal centenario regio decreto 639 del 1910, anche se coadiuvato dal Dpr 602/1973, da applicarsi però «in quanto compatibile».
Tra i tanti problemi applicativi quello che più preme al contribuente è la misura del l’aggio di riscossione posto a suo carico. L’aggio sulla riscossione riconosciuto ad Equitalia è fissato dalla legge (articolo 17 del Dlgs 112/1999) ed è ora pari al 9% delle somme iscritte a ruolo, di cui il 4,65% a carico del debitore e il 4,35% a carico del Comune, ma solo se la cartella è pagata nei 60 giorni dalla notifica. Oltre questa data, l’aggio è posto interamente a carico del debitore.
Per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 l’articolo 5 del Dl 95/2012 prevede la riduzione dell’aggio all’8%, con la prospettiva di un ulteriore ribasso fino al 4%, in caso di riduzione dei costi di riscossione a seguito dei processi di efficientamento e riorganizzazione di Equitalia, da accertarsi con decreto del ministero dell’Economia che dovrebbe essere emanato entro il prossimo 30 settembre.
Nel caso di riscossione coattiva affidata a soggetto diverso dal concessionario pubblico , la normativa non individua alcuna misura dell’aggio ma si limita a precisare, all’articolo 52, comma 5 del Dlgs 446/1997, che l’affidamento «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente», senza però esplicitare rispetto a quale parametro deve essere fatto il confronto.
La norma, tuttavia, è stata letta dalla generalità dei comuni nel senso che per il contribuente l’onere della riscossione tramite ingiunzione di pagamento non deve essere superiore alla concorrente cartella di pagamento.
Quindi mutuando le disposizioni dettate per il concessionario pubblico, la generalità degli enti ha posto una parte del l’aggio a carico del contribuente, prevedendo anche, nel caso di pagamento dell’ingiunzione fiscale oltre il sessantesimo giorno, che l’aggio sia interamente a carico del contribuente.
Ma questa prassi è stata censurata dal Consiglio di Stato, con sentenza 12 giugno 2012, n. 3413.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, le norme sull’aggio del concessionario della riscossione sono applicabili solo al concessionario pubblico; il divieto di aggravio economico è riferito non «alla concorrente procedura di riscossione mediante ruolo ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall’amministrazione». Con questa norma, ad avviso del Consiglio di Stato, «il legislatore ha voluto cioè chiarire che l’affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione della procedura da parte degli uffici comunali».
Volendo seguire l’orientamento dei giudici amministrativi, è evidente il notevole incremento di costi che gli enti locali dovranno sostenere per attuare la riscossione coattiva. Pare dunque arrivato il momento di attuare un riordino normativo della riscossione coattiva delle entrate locali, partendo proprio dall’aggio che dovrebbe essere fissato nel suo ammontare massimo per legge, lasciando al mercato la possibilità di convenire aggi più bassi.


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