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Niente condoni successivi al 2002
Cassazione. Illegittime le delibere che sforano i limiti temporali della legge

Sono illegittime le delibere comunali che introducono il condono dei tributi locali per le annualità successive al 2002. Lo ha affermato la Cassazione con cinque sentenze depositate il 20 luglio 2012 (dalla 12675 alla 12679), negando al contribuente la possibilità di definire le liti sorte nel 2004 e relative all’imposta 2003.
Secondo i giudici di legittimità il potere dei comuni di stabilire condoni può essere esercitato nei limiti temporali imposti dalla legge, cioè con riferimento ad annualità precedenti al 2003. La Cassazione ha quindi affermato l’illegittimità per carenza di potere del regolamento del condono adottato nel 2009 dal comune di Roma a fronte di una facoltà concessa dalla legge ben sette anni prima (2002).
Il ragionamento della Cassazione non appare convincente in quanto l’articolo 13 della legge 289/02 impone ai comuni di rispettare tre sole condizioni:
e la sanatoria può riguardare i tributi propri (non le entrate patrimoniali);
r occorre un regolamento ai sensi dell’articolo 52 Dlgs 446/97;
t devono passare almeno 60 giorni tra la pubblicazione del regolamento e l’attivazione della procedura.
Per i tributi locali il legislatore non ha stabilito alcun limite temporale, diversamente dai casi di condono che la stessa Finanziaria 2003 ha previsto per i tributi erariali. D’altronde quando il legislatore ha voluto specificare i termini lo ha fatto espressamente, come si evince dal condono introdotto dall’articolo 15 del Dl 78/09 per i ruoli delle sanzioni al codice della strada, riguardanti i verbali «elevati entro il 31 dicembre 2004».
Peraltro nel 2004 il ministero delle Finanze aveva chiaramente sostenuto la validità temporale illimitata per il condono dei tributi locali (nota 2195/04). Molti comuni hanno sfruttato l’opportunità, anche recentemente.
L’orientamento della Cassazione rischia ora di compromettere le procedure già avviate. Il problema riguarda comuni e contribuenti: i primi potrebbero rispondere per danno erariale, i secondi andrebbero a perdere i benefici del condono. Finora i giudici contabili hanno condannato un solo ente al risarcimento dei danni procurati dal condono del canone-fogna fino al 2005, trattandosi di entrata patrimoniale e non perché il comune aveva sforato il termine consentito (Corte dei conti Campania sentenza 976/11). Sui periodi condonabili si attendeva invece il responso delle Sezioni riunite, alle quali la sezione Calabria aveva rimesso la questione ritenendo comunque non fondata la tesi del condono limitato agli anni precedenti al 2003 (delibera 42/11).
Per le sanatorie già avviate da tempo è difficile invertire la rotta, anche per l’impossibilità di recuperare le annualità già prescritte. Il problema si pone invece per le delibere recenti ed in particolare per quelle adottate dopo il 20 luglio 2012, che a rigore andrebbero annullate in autotutela, ma la questione non è così semplice perché occorrerebbe comunque garantire gli equilibri di bilancio. In ogni caso si finisce per limitare fortemente la potestà regolamentare dei comuni oltre a ridimensionare in maniera discutibile l’operatività di una legge statale, che a questo punto andrebbe chiarita dallo stesso legislatore.


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