MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Tassa dei sindaci tra i dubbi
Fuori tempo massimo i modelli per le variazioni - Il nodo delle Onlus

Lavori in corso nell’Imu, in attesa che le Finanze approvino il nuovo modello di dichiarazione e stabiliscano le regole per lo scorporo della quota istituzionale degli immobili degli enti non commerciali.

La dichiarazione
Il nuovo modello di dichiarazione, in particolare, sembra fuori tempo massimo, in vista della scadenza imminente del 1° ottobre. In proposito, va ricordato che – a regime – il contribuente ha 90 giorni per presentare la dichiarazione (ad esempio, dopo l’acquisto di una casa). Questo presuppone la disponibilità del modello e la conoscenza delle istruzioni per la compilazione almeno per il medesimo periodo di tempo. Per mettere sullo stesso piano dunque l’adempimento a regime con quello del primo anno di applicazione del tributo comunale, la proroga della scadenza di legge appare necessaria.
È bene ricordare, comunque, che non è previsto un obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione. Infatti, le denunce Ici si considerano “ereditate” in ambito Imu, se compatibili con la nuova imposta. Per gli obblighi insorti a partire dal 1° gennaio 2012, è stata disposta, appunto, la scadenza straordinaria del 30 settembre 2012. I casi che dovrebbero rientrare nell’ambito della scadenza transitoria sono due: 
– l’ipotesi del possesso di immobili al 1° gennaio 2012 per il quale le regole Ici divergono da quelle Imu;
– le variazioni intervenute nel corso del 2012 rientranti tra quelle soggette a dichiarazione.
I dubbi da sciogliere sono molti. A cominciare dall’abitazione principale e le sue pertinenze. La nozione di abitazione principale nell’Ici non è sovrapponibile a quella dell’Imu. Nell’Ici, l’abitazione principale, se coincidente con la residenza anagrafica, non andava dichiarata. Ma, ad esempio, mentre con il vecchio tributo il contribuente aveva diritto all’esenzione anche per due unità immobiliari contigue, purché unitariamente destinate a dimora della famiglia, nell’Imu occorre indicarne, di regola, una sola. Non è chiaro se ciò comporterà l’obbligo della presentazione di una denuncia.
Discorso analogo per le pertinenze. Nell’Ici, si poteva beneficiare delle agevolazioni anche per un numero indefinito di unità immobiliari, mentre l’Imu ne riconosce al massimo tre, se di categoria catastale differente. Anche in questo caso, si pone il problema di dichiarare le unità pertinenziali, tenuto conto del fatto che la Cassazione (sentenza 10090/2012), sempre in tema di pertinenze, ne richiede la denuncia in via generale. Un altro caso in cui potrebbe sorgere l’obbligo dichiarativo riguarda l’ex casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio. La legge Imu – con una novità – considera il diritto di abitazione del coniuge assegnatario, a prescindere dalla titolarità effettiva.
C’è poi la questione, molto ampia, delle agevolazioni comunali che il regolamento abbia condizionato alla presentazione di una denuncia. Nelle risposte del Mef fornite al Sole 24 Ore e pubblicate lo scorso 31 maggio, sembra profilarsi il divieto di dichiarazioni fai-da-te da parte delle singole amministrazioni. Anche i modelli richiesti a livello locale, quindi, dovrebbero transitare attraverso lo schema ministeriale. Al contrario, diversi regolamenti comunali chiedono la presentazione di una dichiarazione al Comune per poter beneficiare di specifiche agevolazioni locali, come l’aliquota ridotta per le case date in prestito gratuito ai parenti (si veda il grafico a fianco).

Bilanci ed enti non profit
Passando agli enti non profit, inoltre, le Finanze devono stabilire le modalità per scorporare la parte adibita ad attività istituzionali, che sarà esente da Imu, in presenza di utilizzi promiscui. In questo caso, però, la suddivisione della rendita dell’immobile dovrebbe produrre effetti solo a partire dal 2013.
Va infine ricordato che sono in corso anche i lavori sulle delibere comunali, che possono disporre modifiche fino al 31 ottobre. Nuovo termine che di fatto “supera” la scadenza del 30 settembre, inizialmente prevista dalla manovra salva-Italia.

QUANTO SI PAGA PER TIPO DI IMMOBILE

ABITAZIONE PRINCIPALE
Il grosso degli sforzi si concentra sull’abitazione principale: l’aliquota media resta superiore allo 0,4% fissato dalla legge, ma di fatto solo quattro sindaci su dieci hanno deciso di alzarla. Al contrario, quelli che hanno ritoccato all’insù l’aliquota ordinaria sono più di otto su dieci. Inoltre sei città hanno agito sulla detrazione di 200 euro, alzandola per determinate categorie di contribuenti “deboli” per reddito, invalidità o valori Isee

SECONDE CASE
È sulle case sfitte che il fisco locale fa sentire tutto il suo peso: l’aliquota media dell’Imu sfiora l’1% e di fatto in più di metà dei capoluoghi è al massimo (1,06%). Cambiano da città a città, però, i requisiti che fanno scattare il super-prelievo: in alcuni casi basta che la casa sia vuota da sei mesi, in altri servono almeno due anni senza contratti registrati. Per le case a disposizione, comunque, l’Imu assorbe anche la vecchia Irpef “fondiaria”

ANZIANI, PARENTI E RESIDENTI ALL’ESTERO
La legge consente ai Comuni di “assimilare” all’abitazione principale due situazioni: quella dei residenti all’estero e quella degli anziani o dei disabili ricoverati e residenti in istituti di cura, sempre che le loro case non siano affittate. Tra le due opzioni, è quest’ultima la più popolare tra gli amministratori locali, visto che è presente in sette città su dieci (in casi come quello di Bergamo, anche con una detrazione extra di 100 euro). Il beneficio per i residenti all’estero, invece, è previsto solo in un Comune su quattro. Una delle assimilazioni caratteristiche dell’Ici – quella per le case date in prestito gratuito ai parenti – torna sotto forma di aliquota ridotta in una città su cinque, sia pure con forti limitazioni (in molti casi, ad esempio, ci si limita ai parenti di primo grado in linea retta, cioè figli e genitori). L’aliquota media, in queste situazioni, è dello 0,72 per cento

ABITAZIONI AFFITTATE
I rincari maggiori, tra le case affittate, sono a carico dei proprietari che avevano scelto i contratti a canone concordato. Metà dei capoluoghi ha dettato un prelievo inferiore a quello dei contratti a canone libero, ma l’aliquota media resta allo 0,68 per cento. Meno di dieci città – tra cui Bari, Cuneo e Massa – scendono fino al livello minimo possibile dello 0,4% (che comunque spesso implica un rincaro rispetto all’Ici)


www.lagazzettadeglientilocali.it