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Tribunali soppressi entro un anno
Il decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale. Ripartono le proteste di avvocati ed enti locali

Un anno di tempo per sopprimere i tribunali. E la riduzione degli uffici giudiziari determina la chiusura dei consigli dell’ordine degli avvocati. Il decreto legislativo n. 155/2010 (pubblicato sulla G.U. n. 213 di ieri), attuativo della delega contenuta nel decreto legge 138/2011, fissa in dodici mesi il termine, decorso il quale diventano efficaci le disposizioni sulla riduzione degli uffici giudiziari ordinari, sulle ricadute di soppressioni e accorpamenti sui magistrati e personale amministrativo e personale di polizia giudiziaria. Nel frattempo, e cioè fino al 13 settembre 2013, le udienze già fissate davanti ad uno degli uffici destinati alla soppressione continuano ad essere tenute presso i medesimi tribunali o sezioni distaccate di tribunale. Le udienze che, invece, cadono in una data successiva alla scadenza del periodo di dodici mesi e quindi dopo il 13 settembre 2013 saranno tenute dinanzi all’ufficio che ha accorpato quelli soppressi.
Il dlgs fissa una norma per determinare l’ufficio giudiziario presso cui è pendente la causa anche nel caso in cui non sia eventualmente fissata una udienza: il giudizio si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione. Il dlgs si preoccupa di garantire la continuità dei processi penali pendenti ed evitare rinnovazioni degli atti per diversa composizione dell’organo giudicante. La scelta è stata di rimettere ai capi degli uffici giudiziari che hanno accorpato quelli soppressi di assicurarne la prosecuzione, dopo l’apertura del dibattimento, dinanzi agli stessi giudici che ne erano assegnatari nei tribunali o sezioni distaccate non più esistenti. La determinazione dei capi degli uffici va presa compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro dell’ufficio come risultante dall’accorpamento. Stessa regola è stata dettata per i procedimenti civili: i capi degli uffici, se possibile, curano che il processo trasferito nella nuova sede sia trattato dal medesimo magistrato già designato per l’affare. Il termine di un anno servirà a consentire una graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare i tribunali e le sezioni distaccate soppressi. Il governo non ha accolto la richiesta del Csm di assegnare al ministro della giustizia il potere di prorogare il predetto termine di ulteriori sei mesi. Così come non è stata accolta l’altra proposta del Csm di attribuire al ministro della giustizia una facoltà di anticipazione degli effetti normativi: meglio una uniformità processuale ed organizzativa. La cura dimagrante taglia 31 sedi di tribunali e procure e 220 sezioni distaccate. Da un punto di vista generale il decreto legislativo ha operato le sue scelte sulla base del rapporto tra popolazione residente e numero di giudici e pubblici ministeri che risultano operare presso gli uffici di primo grado. In primo grado, presso gli uffici ordinari (esclusi gli uffici minorili e quelli di sorveglianza) le medie nazionali sono le seguenti: un giudice ogni 11.745 abitanti; un pubblico ministero ogni 30.715 abitanti. La relazione illustrativa fornisce una precisazione a un rilievo sollevato dagli avvocati: non occorre alcun intervento normativo volto di espressa soppressione degli albi e dei Consigli dell’ordine degli avvocati costituiti presso i tribunali soppressi, poiché una tale conseguenza discende automaticamente dal momento che la legge prevede un albo di avvocati e un Consiglio dell’ordine degli avvocati per ogni circondario di tribunale.
Legali e comuni sulle barricate. Intanto è ripartito ieri il gruppo di lavoro Cnf-Anci sulla geografia giudiziaria, con l’obiettivo di «smascherare, sulla base di dati certi di finanza pubblica locale, l’inefficacia e la sostanziale inutilita’ del progetto di soppressione di tribunali e procure».


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