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Incentivi, responsabili all'asciutto
Contratti pubblici/ delibera della corte dei conti

Il responsabile del procedimento non ha diritto all’incentivo previsto per i tecnici interni alla Pubblica amministrazione sugli atti di pianificazione se l’atto è affidato all’esterno; risulta irrilevante la qualifica di responsabile del procedimento e le norme del regolamento comunali che prevedono l’attribuzione dell’incentivo previsto dal Codice dei contratti pubblici anche in questi casi sono illegittime. È quanto afferma la Corte dei conti con la delibera della sezione regionale piemontese n. 290 del 30 agosto 2012. La Corte era chiamata a fornire un parere sull’interpretazione dell’art. 92, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, al fine di verificare se sia possibile corrispondere l’incentivo al Responsabile del procedimento in caso di progettazione esterna di un atto di pianificazione urbanistica (si trattava di una variante strutturale al Prg del Comune di Sestrière). In particolare, il comma 6, sul quale verte la richiesta di parere, prevede che «il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto». La questione, che nasce dalla presenza nel regolamento comunale di una norma che prevede comunque l’attribuzione dell’incentivo, anche quindi se l’attività pianificatoria è svolta all’esterno, è stata posta perché su questa norma alcune recenti pronunce delle Sezioni regionali della Corte dei conti hanno escluso l’applicabilità della norma per gli atti di pianificazione urbanistica e per la funzione di Rup, nel caso di progettazione esclusivamente esterna degli stessi. La sezione in primo luogo chiarisce quale sia l’ambito di applicazione oggettivo della disposizione del Codice, affermando che l’incentivo competete ai dipendenti dell’Amministrazione rispetto alla redazione di un «atto di pianificazione» e che in tale nozione rientrano gli atti che abbiano ad oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche (ad es. variante necessaria per la localizzazione di un’opera) e non atti di pianificazione generale quali possono essere la redazione del Piano regolatore o di una variante generale. In secondo luogo la delibera chiarisce anche che il diritto al compenso scatta rispetto al fatto che «la redazione dell’atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all’interno dell’Ente». Diverso è il discorso laddove l’atto di pianificazione sia stato svolto da terzi (professionisti, società di professionisti, società di ingegneria ecc.). In quest’ultimo caso – precisa la magistratura contabile – «non sorge il diritto ad alcun compenso in capo ai dipendenti degli Uffici tecnici dell’Ente». Venendo poi alla figura del responsabile del procedimento, usualmente nei regolamenti comunali si prevede che egli partecipi alla ripartizione dell’incentivo, nei limiti in cui si tratti di una pianificazione collegata alla costruzione di opere pubbliche, ma ciò avviene non tanto «in ragione della sua qualifica, quanto in relazione al complessivo svolgimento interno dell’attività di progettazione». Se invece l’attività di pianificazione viene svolta all’esterno, non sorge il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell’Ufficio e, quindi, neanche il responsabile del procedimento può ottenere un compenso per un’attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d’ufficio. In sostanza, quindi, il responsabile del procedimento è equiparato agli altri tecnici e se i tecnici non hanno predisposto la progettazione o l’atto di pianificazione, anche il Rup non ha diritto all’incentivo.


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