MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Stop a infornate nelle regioni
La Consulta frena il Friuli sul personale

Stop ai nuovi centralismi in tempi di federalismo. Le Regioni non possono fare «infornate» di personale, convertendo in rapporti a tempo indeterminato dirigenti ingaggiati a tempo e semplici impiegati, precari storici dell’ente. È quanto emerge dalla sentenza 217/12 della Consulta che dichiara illegittime alcune norme del Friuli-Venezia Giulia.

Curricula insufficienti. Le deroghe al principio dei pubblici concorsi, anche negli enti territoriali, debbono essere rigorose. La legge bocciata proveniente dal Nordest, infatti, risulta in contrasto con l’articolo 97 della Carta fondamentale perché la Regione ha comunque operato in una logica di riserva assoluta di posti, provvedendo a recepire gli esiti di procedure selettive, prive delle garanzie del concorso pubblico: si tratta di una manovra preordinata alla successiva assunzione nodi dirigenti; l’eccezionalità dell’assunzione, espressamente prevista dalla stessa norma, non può essere ritenuta conforme al buon andamento della pubblica amministrazione. «L’area delle eccezioni» alla regola dei concorsi, osservano i giudici dell’Alta corte, deve essere «delimitata in modo rigoroso» e può legittimare deroghe «solo in presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” idonee a giustificarle». Inutile eccepire che l’inquadramento riguardava appositamente le «due persone alle quali erano stati conferiti gli incarichi dirigenziali» mediante procedura la comparativa pubblica, attuata tramite «previa valutazione di curricula professionali operata da una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale», che nomina gli altri componenti.

Aspettative irrilevanti. Dai manager ai precari la musica non cambia. La norma è bocciata perché perpetua una modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico: si tratta di una situazione normalmente prevedibile che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata ad esigenze eccezionali e straordinarie. Il giudice delle leggi, insomma, ritiene insufficiente a giustificare la deroga la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione, come pure la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione.


www.lagazzettadeglientilocali.it