MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Successori interni o esterni ma con le armi spuntate
I nodi. Da chiarire i poteri in caso di ingiunzione

L’abbandono del servizio pubblico di riscossione avviene in una situazione normativa fortemente deficitaria e con immense difficoltà pratiche. E non basta certo la nascita di un nuovo soggetto (la società dell’Anci), per quanto grande e autorevole, a cambiare gli scenari.
Il primo problema, più volte segnalato, riguarda lo strumento di riscossione. Sebbene sulla carta l’ingiunzione fiscale e il ruolo siano posti sullo stesso piano, così non è nei fatti. A cominciare dalla figura dell’ufficiale di riscossione, senza la quale la procedura esecutiva è sostanzialmente bloccata. I soggetti abilitati sono pochi e i comuni hanno forti limitazioni nell’assunzione di nuovo personale, anche con contratti di collaborazione. Occorrerebbe quindi in primo luogo sbloccare i concorsi per l’abilitazione e prevedere deroghe per consentire l’ingresso di questi soggetti nelle realtà locali.
Vi è poi la questione, anch’essa antica, dell’accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria. L’agente della riscossione di Equitalia può consultare tutte le informazioni ivi contenute, compresa l’anagrafe dei conti finanziari, di grande utilità per il recupero coattivo. Il soggetto che gestisce l’ingiunzione invece non vi è ammesso. È evidente che se si parificano gli strumenti della procedura esecutiva (pignoramenti, fermi, eccetera), senza però equiparare le informazioni che servono per individuare i cespiti da aggredire, si genera una differenza incolmabile.
L’altra questione è più di principio e riguarda l’opportunità di lasciare sempre al mercato un settore così delicato come la riscossione coattiva. Il vantaggio di Equitalia è che anche in realtà piccole e scarsamente remunerative vi è un soggetto che garantisce lo svolgimento del servizio. Certamente è un vantaggio che crea costi per la collettività e che magari in concreto non produce risultati significativi, sotto il profilo del volume degli insoluti. Ma il problema esiste. Se si guarda alla realtà comunitaria, non si ha riscontro dell’imperativo di aprire alla concorrenza la gestione delle entrate tributarie. Occorre quindi farsi carico della istituzione di un riscossore di ultima istanza, che deve intervenire dove il mercato oggettivamente fallisce.
Sotto il profilo operativo, bisogna accertare se l’ingiunzione fiscale possa essere utilizzata anche per le entrate patrimoniali, senza essere preceduta da un titolo esecutivo. Esigenze di speditezza spingono per la risposta positiva. La lettera dell’articolo 7, del Dl 70/2011 sembra confermare tale esito interpretativo. I precedenti di Cassazione sono tuttavia contrari.
Non va poi trascurata la questione dell’albo dei soggetti abilitati. La Corte di giustizia ha chiarito che l’esigenza dell’iscrizione è compatibile con l’ordinamento comunitario se proporzionale agli obiettivi che si prefigge. Occorre quindi stabilire quali attività di riscossione siano riservate ai soggetti iscritti e quali no. Questo anche nell’ottica del comune che ha deciso per la riscossione in proprio, affidando all’esterno solo alcuni segmenti operativi del servizio. In linea di principio, anche le operazioni propedeutiche alla riscossione dovrebbero essere riservate. Ma sarebbe contrario ai principi comunitari estendere la riserva a tutti i servizi correlati a questa funzione.


www.lagazzettadeglientilocali.it