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Cibo senza pedigree professionale
Nuova circolare interpretativa della direttiva Servizi, il cui dlgs attuativo è in vigore dal 14 settembre

Per somministrazione o vendere alimenti e bevande, in luoghi non aperti al pubblico, quali la sede di un circolo, una mensa scolastica, uno spaccio per i soci, non è più necessario possedere i requisiti professionali, contrariamente a quanto era previsto fino alla scorsa settimana. La medesima agevolazione riguarda anche chi fa commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. E, inoltre, può aprire un bar o un ristorante colui il quale ha subito una condanna per i reati che inibiscono l’esercizio dell’attività, nei casi in cui l’interessato abbia ottenuto la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni da quando la pena è stata scontata. Sono queste solo alcune delle importanti novità contenute nella circolare 3656/C del 12 settembre 2012 del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa, Direzione generale per il mercato. Si tratta della prima circolare esplicativa del dlgs 6 agosto 2012 n. 147 con il quale è stata modificata la normativa che ha introdotto anche in Italia la direttiva comunitaria cosiddetta Bolkestein e diretta alle regioni, alle camere di commercio, all’Anci ed alle associazioni di categoria degli operatori commerciali.

I locali non aperti al pubblico. L’obbligatorietà del requisito professionale per tutti e, quindi, non soltanto per i bar e ristoranti risale ancora alla legge 287/1991. Con il decreto legislativo, entrato in vigore venerdì scorso, è stato eliminato dall’art. 71 del dlgs 59/2010 l’inciso che imponeva la dimostrazione della professionalità mediante pregresso lavoro nel medesimo settore o uno specifico titolo di studio anche se la prestazione veniva effettuate «nei confronti di una cerchia determinata di persone». Di conseguenza, in base a quanto afferma la circolare a firma del direttore Gianfrancesco Vecchio, d’ora innanzi il requisito non è più previsto per la somministrazione svolta negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, ma limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; ed inoltre, nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli; nelle mense delle scuole ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed anche nei mezzi di trasporto pubblico, siano esse navi o carrozze ristorante dei treni.

Commercio all’ingrosso. La distinzione tra commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso non è riferita alla quantità di merce venduta, ma in funzione della qualifica dell’acquirente che, nel commercio all’ingrosso, deve essere un professionista. L’inserimento nel comma 6 dell’art. 71 del dlgs 59/2010 delle parole «al dettaglio», precisa il Mise, «determina l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari, con conseguente soppressione di tale obbligo nel caso di commercio all’ingrosso. La modifica consegue alla circostanza che la ratio che a suo tempo aveva giustificato la necessità di una qualificazione specifica, ossia la finalità di tutela della salute dei consumatori, non ha più ragione d’essere visto il complesso quadro normativo di tutela con le medesime finalità, anche di derivazione comunitaria. Di conseguenza, risulta non determinante nel commercio all’ingrosso in cui il rapporto è fra professionisti.

Un unico preposto per più società. L’eliminazione di un comma consente che un soggetto rappresenti più imprenditori, anche se la preposizione dovrà essere effettiva. Il decreto legislativo correttivo ha rimosso il comma 6 dell’art. 5 del dlgs n. 114, il quale disponeva che in caso di società il possesso del requisito era richiesto al legale rappresentante o ad altra persona «specificatamente» preposta all’attività. In conseguenza della nuova formulazione che non prevede più la condizione di «specificità» della persona preposta all’attività commerciale, «si ritiene che il divieto, ricavabile dalla precedente formulazione della norma possa considerarsi decaduto».


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