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Servizi finanziari, più poteri al «capo»
Garanzie/2. Il responsabile rimosso solo con il parere dell'Economia

L’incarico di responsabile del servizio finanziario può essere revocato esclusivamente per gravi irregolarità e previo parere obbligatorio dei ministeri dell’Interno e dell’Economia. A riportare al centro dell’attenzione questa figura è il decreto legge enti locali, che fa rientrare il suo rafforzamento nell’ampia girandola di modifiche, mosse soprattutto dalla preoccupazione di garantire la tenuta degli equilibri del bilancio di tipo contabile. Tutto ciò va ad aggiungersi alle novità inizialmente annunciate per il provvedimento relative alla correzione del taglio di risorse di 500 milioni per l’anno 2012 e alla nuova scadenza del riequilibrio.
I compiti del responsabile del servizio finanziario (articolo 153 del Dlgs 267/2000) sono estesi alla salvaguardia degli equilibri finanziari e dei vincoli di finanza pubblica, rispetto ai quali è ribadito che agisce in autonomia. Qualora la gestione sia tale da pregiudicare gli equilibri di bilancio, la segnalazione obbligatoria andrà indirizzata anche alla Corte dei conti.
Il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria (articolo 49 del Tuel) diventa necessario su tutti gli atti che comportano «riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del l’ente» (non più solo per atti con impegno di spesa o diminuzione di entrata). Sempre in tema di pareri, è introdotto l’obbligo di motivazione per la Giunta e il Consiglio nei casi in cui la delibera non si conformi agli stessi.
Nell’ambito della riscrittura dei controlli interni è inoltre assegnato alla direzione e al coordinamento del responsabile del servizio finanziario il nuovo «controllo sugli equilibri finanziari», che deve abbracciare anche la valutazione degli effetti generati, sul bilancio finanziario dell’ente locale, dagli andamenti economico-finanziari degli organismi gestionali esterni.
Le ulteriori novità all’ordinamento contabile introducono vincoli aggiuntivi per gli enti che si trovano in anticipazione di cassa o che utilizzano entrate vincolate: devono prevedere un fondo di riserva pari almeno allo 0,45% (invece che lo 0,30%) delle spese correnti e non possono utilizzare l’avanzo di amministrazione.
Tutti gli enti locali devono riservare la metà della quota minima del fondo di riserva alla copertura di eventuali spese non prevedibili. I lavori pubblici di somma urgenza passano all’approvazione del Consiglio con le modalità previste dall’articolo 194 del Tuel.
Finalmente è introdotta la sanzione dello scioglimento del Consiglio per la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge, correggendo il diverso trattamento rispetto al preventivo. Inoltre, la tabella dei parametri di deficitarietà va allegata al rendiconto e non al certificato.
Per il 2012, infine, arrivano la rivisitazione del taglio delle risorse e il posticipo al 30 novembre del termine per la salvaguardia degli equilibri, insieme all’assestamento.


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