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Collegio dei revisori, cambio in corsa con forti criticità
Modifiche. Toccati composizione e compiti

Non sono ancora a regime le procedure di estrazione a sorte previste dal Dm Interno 23/2012 né sono pronti gli elenchi per l’individuazione dei membri dell’organo di revisione degli enti locali (ex decreto della direzione centrale della Finanza locale del 5 giugno 2012), che già il Governo è intervenuto con il decreto enti locali varato giovedì scorso. Due le aree di modifica: le regole di composizione dell’organo negli enti maggiori e l’integrazione dell’articolo 239 del Tuel, la norma che riguarda i compiti dei revisori negli enti locali.
Anzitutto la composizione del collegio di revisori. Nelle Città metropolitane, nei capoluoghi nelle Province e nei Comuni con oltre 60mila abitanti, il collegio sarà solo parzialmente individuato attraverso la procedura a oggi prevista (e, appunto, non ancora in funzione). Il presidente del collegio, infatti, sarà designato dal Prefetto ma scelto di concerto tra il ministero dell’Interno e quello dell’Economia tra i propri dipendenti. Ciò al fine di «potenziare l’attività di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica». Nulla si dice in merito alla destinazione del compenso (nelle società partecipate il decreto sulla spending review, ad esempio, prevede che i dipendenti dell’ente che vanno nei Cda non percepiscano l’indennità di carica) e, soprattutto, niente è precisato sulle competenze professionali che dovranno avere (se devono essere revisori o no, essere iscritti al registro dei revisori o no, rientrare negli elenchi costituiti dall’Interno in ragione del decreto 23/2012 o no).
Il rischio, per altro, è di stravolgere il significato dell’organo di revisione, che ai sensi della lettera a) dell’articolo 239 del Tuel, deve svolgere «attività di collaborazione con l’organo consiliare» e non di monitoraggio della finanza pubblica, per il quale ci sono ben altri strumenti (alcuni dei quali, in effetti, in mano ai revisori).
Per il resto il decreto va a modificare la lettera b) dell’articolo 239 del Tuel, prevedendo che sia compito dei revisori redigere pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria, proposta di bilancio di previsione e nella verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; proposte di ricorso all’indebitamento; proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
Non si tratta di novità, ma solo di una utile manutenzione dell’articolo 239, che era stato superato dal sussueguirsi delle norme di finanza pubblica.
Nel comma successivo, si aggiunge la richiesta che nell’ambito dei suddetti pareri sia espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Ancora devono essere suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni seguite. Ancora, l’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte. Anche qui niente di diverso da quanto era prassi fare seguendo i principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali, emanati dal Cndcec, anche se certo il ribadirlo nella norma può contribuire a rafforzare le buone prassi seguite.
Altre novità che riguardano i revisori si ritrovano nel quadro delle modifiche introdotte nel sistema dei controlli. In buona sostanza l’organo di revisione si troverà a relazionarsi, in materia di regolarità contabile, non più con il solo responsabile dei servizi finanziari bensì anche con i responsabili dei servizi e con il segretario, nuovo attore del controllo di legittimità contabile e amministrativa.


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