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Gestione più difficile rispetto a Tia e Tarsu
Il passaggio. Uffici sotto pressione per le necessarie verifiche incrociate con il Catasto

Tra meno di tre mesi entra in vigore il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi previsto dall’articolo 14 del Dlgs 201/2011, in attuazione della normativa sul federalismo fiscale. La Tares è destinata a sostituire definitivamente la Tarsu, la Tia 1 e la Tia 2, ma prevede anche, per la copertura dei costi dei servizi indivisi dei Comuni, una maggiorazione di 0,30 centesimi per mq. di superficie imponibile. La tariffa della maggiorazione può essere aumentata dal Comune sino a 0,40 centesimi, ma l’entrata relativa, a tariffa base, viene incamerata dallo Stato con una riduzione equivalente del Fsr (fondo sperimentale di riequilibrio).
L’aspetto più critico del nuovo tributo è tuttavia costituito da alcune prescrizioni che ne rendono difficile l’applicazione e che dovrebbero essere corrette per tempo per evitare una partenza caotica.
Ad esempio, la superficie imponibile della Tares, per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) è costituita dall’80% della superficie catastale (anche se questa dovesse essere superiore a quella accertata), mentre per gli altri fabbricati (categorie D ed E) e le aree è costituita dalla superficie calpestabile. Questo fatto, oltre a creare una evidente disparità di trattamento, crea notevoli problemi gestionali.
Infatti la norma costringe tutti i Comuni a incrociare con i dati catastali quelli relativi alla Tarsu/Tia, con esiti facilmente ipotizzabili, sia sul carico di lavoro che sul contenzioso. Tra l’altro la norma prevede che in assenza, nella banca dati catastale, del dato della superficie, si applichi una superficie convenzionale (comunque calcolata dall’agenzia del Territorio), con pagamento del tributo in acconto, con un conguaglio non appena il dato relativo alla superficie sarà acquisito. In questo modo si costringerebbero i Comuni a gestire per anni pagamenti in acconto e saldo.
La norma non prevede poi le modalità di riscossione della Tares, limitandosi a regolare i versamenti. Il fatto che vengano previste quattro rate e fissate le date di scadenza, modificabili sia nel numero che nella scadenza da parte del regolamento comunale, sembrerebbe ipotizzare una riscossione con autoliquidazione, con una modifica sostanziale rispetto a Tarsu e Tia, che si basavano sull’iscrizione a ruolo volontario che si estrinsecava nell’invio di un avviso bonario con la liquidazione del tributo e solo una successiva notifica della cartella. I Comuni dovranno comunque prevedere nel loro regolamento come intendono riscuotere il nuovo tributo. L’attività di accertamento e riscossione non potrà comunque, tranne forse nel caso di azienda in house, essere affidata al soggetto gestore del servizio di nettezza urbana. I Comuni dovranno, entro il primo gennaio 2013, reinternalizzare il servizio, con tutti i problemi di personale e di risorse, o riaffidarlo all’esterno. E i gestori si troveranno con personale e un’organizzazione inutilizzati.
Un’altra criticità è che le tariffe sono determinate in base al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore «ed approvato dall’autorità competente». Ma nessuna altra norma fissa quale sia questa autorità competente con il rischio di un ampio contenzioso.


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