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Responsabilità solidale alleggerita
APPALTI/ Circolare delle Entrate sugli obblighi introdotti dal decreto sviluppo (83/2012)

Responsabilità solidale negli appalti meno pesante per le imprese. L’obbligo di acquisire la documentazione fiscale sulle ritenute Iva e Irpef da parte dei committenti e degli appaltatori scatta soltanto per i contratti e i subcontratti stipulati dopo il 12 agosto 2012. La documentazione va chiesta per i pagamenti effettuati dopo l’11 ottobre 2012.

E in luogo della «asseverazione» del commercialista, del Caf o del consulente del lavoro è ammessa anche l’autodichiarazione. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate (direzione centrale normativa) con la circolare n. 40/E avente a oggetto alcuni profili interpretativi dell’articolo 13-ter del dl n. 83 del 2012 (convertito in legge 134/2012) in tema di disciplina della responsabilità solidale dell’appaltatore, che ha integralmente sostituito il comma 28 dell’articolo 35 del dl n. 223 del 2006, dettando nuove regole per la responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

La novella introduce il principio della responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. La responsabilità non viene in essere laddove l’appaltatore/committente acquisisca la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. In assenza della documentazione il committente (verso l’appaltatore) e l’appaltatore (verso il subappaltatore) devono sospendere il pagamento dei corrispettivi. La norma dell’agosto scorso ammette che la documentazione possa consistere anche in una «asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati». In caso di violazione della norma scattano sia le sospensioni dei pagamenti sia sanzioni che possono variare da un minimo di 5.000 a un massimo di 200.000 euro.

Si tratta di una norma molto criticata da diverse associazioni di categoria anche in relazione al fatto che i committenti hanno proceduto alla sospensione dei pagamenti a favore di appaltatori e subappaltatori in attesa di indicazioni in grado di chiarire alcuni profili.

L’Agenzia delle entrate provvede a dettare qualche utile chiarimento in primo luogo sull’entrata in vigore della norma, precisando che «le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del dl n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012». Non solo: dal momento che si tratta di adempimenti tributari, l’Agenzia precisa anche che, in base allo Statuto del contribuente (legge 212/2000), nonché in relazione al fatto che la norma incide sull’equilibrio del rapporto contrattuale, l’obbligo di esibire la documentazione scatta «a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012».

Infine, semplificando notevolmente gli adempimenti, la Circolare afferma che in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati è ammessa anche «una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del dpr n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione». L’autodichiarazione dovrà però indicare il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti le prestazioni eseguite è stata liquidata, o specificare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate e riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati.


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