MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Controlli interni, si riparte da sei
Decreto enti locali/1. Moltiplicate le forme di monitoraggio: sono definiti contenuto minimo, responsabili e tipologie

I controlli interni passano da quattro a sei, o meglio a sette se consideriamo che la valutazione è disciplinata dalla legge Brunetta, anche se due di questi non si applicano agli enti locali con meno di 10mila abitanti. Il loro contenuto minimo viene per la prima volta definito in modo preciso dallo stesso legislatore nel Dl 174/2012.
A queste regole si devono aggiungere le forme di controllo interno previste da altre disposizioni: basta ricordare oltre alla valutazione dei dirigenti, dei responsabili e del personale, anche le relazioni sulla performance e sulla trasparenza imposte dal Dlgs 150/2009, oltre all’intensificazione del ruolo della Corte dei conti prevista dallo stesso Dl, il monitoraggio della spesa del personale e della contrattazione integrativa e le verifiche che ogni ente locale dovrà attivare una volta che le norme anticorruzione diventeranno legge.
Dal primo esame delle norme si può concludere che da una condizione di sostanziale assenza di controlli, e dalla loro sostituzione in modo assai limitato e spesso casuale con gli interventi censori delle magistrature penali, civili, contabili e amministrative e dalle visite ispettive, si passi a una condizione di eccesso di controlli. E, inoltre, non è affatto detto che le nuove regole permettano di raggiungere lo scopo di migliorare la qualità dell’attività amministrativa e il tasso di legittimità dell’attività degli enti locali.
Il vecchio testo del Dlgs 267/2000 prevedeva, in analogia a quanto dettato per tutte le amministrazioni statali dai Dlgs 286/1999 e 165/2001, quattro forme di controllo interno, lasciando un’amplissima autonomia di regolamentazione alle singole amministrazioni: regolarità amministrativa e contabile, di gestione, valutazione dei dirigenti e realizzazione dei programmi politico amministrativi. Forme di controllo che non sono sostanzialmente decollate nella gran parte delle amministrazioni. Con le modifiche introdotte dal Dl si introduce il pacchetto dei sei nuovi controlli: di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, di verifica degli equilibri finanziari della gestione, della gestione degli organismi esterni, della qualità dei servizi erogati. Gli enti locali che hanno una popolazione inferiore a 10mila abitanti (quindi non solo i comuni, ma anche le unioni, le superstite comunità montane eccetera) non devono attivare i controlli della gestione degli organismi esterni (cioè in primo luogo le società partecipate o controllate) e della qualità dei servizi erogati, anche attraverso la customer satisfaction. Viene prevista la possibilità di realizzare questi controlli in forma associata attraverso lo strumento della convenzione.
L’altro elemento che più caratterizza queste disposizioni è costituito dalla previsione del contenuto minimo che le varie forme di controllo interno devono soddisfare. Infatti vengono individuati i soggetti chiamati a svolgere tali attività, il contenuto ed il flusso delle informazioni con gli organi di governo dell’ente. La norma si preoccupa di garantire che lo svolgimento di queste attività non determini oneri aggiuntivi, preoccupazione sicuramente assai importante, ma non tiene conto della possibilità di prevedere forme di migliore utilizzazione degli organismi di valutazione, di recente potenziati, senza costi aggiuntivi, dalla legge Brunetta.

Che cosa cambia

01 | REGOLARITÀ CONTABILE
Il controllo è esercitato in fase preventiva, come parere di regolarità tecnica e contabile degli atti, e in fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale

02 | CONTROLLO DI GESTIONE
Punta a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, per ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati

03 | CONTROLLO STRATEGICO
Punta a verificare lo stato di attuazione dei programmi. L’ente deve rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

04 | EQUILIBRI FINANZIARI
È svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e tramite la vigilanza dell’organo di revisione

05 | ORGANISMI ESTERNI
L’ente locale deve definire un sistema di controlli sulle società partecipate, tramite le strutture proprie dell’ente locale

06 | QUALITÀ DEI SERVIZI
Può essere effettuato sia direttamente, sia tramite organismi gestionali esterni, con l’uso di metodi che consentano di misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente


www.lagazzettadeglientilocali.it