MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Maggiore tutela al responsabile servizi finanziari
Da valutare l'ipotesi di prevedere un albo di soggetti idonei a ricoprire questo delicato ruolo

Già nei primi mesi del 2008, su questo giornale, erano usciti alcuni articoli che segnalavano i rischi insiti nella debolezza del responsabile dei servizi finanziari e, per questo, proponevano alcune soluzioni. Le norme introdotte nel decreto enti locali (174/2012) vanno in quella direzione e non possono che essere apprezzate.
Il ragioniere vede arricchirsi i suoi compiti, acquisendo un ruolo di fatto sempre più di tutela della Repubblica prima che di servizio al sindaco. Era già, certo, responsabile della veridicità dei conti e tutore degli equilibri; oggi diventa anche e soprattutto un importante presidio di finanza pubblica. Da qui un aumento dei poteri (e delle responsabilità). Il ragioniere dovrà apporre il suo visto su ogni atto dell’ente locale che «comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente». Praticamente su tutto.
È chiaro che, che a fronte di ciò, è necessario prevedere una maggiore tutela di questa figura, che ha spesso rischiato di diventare il vaso di coccio tra la prepotenza di politici irresponsabili e la rigidità delle norme di finanza pubblica.
Grazie al decreto, l’incarico di responsabile dei servizi finanziari può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità nell’esercizio delle funzioni assegnate. Non solo, la revoca può essere disposta solo previo parere obbligatorio del ministero dell’Interno e della Ragioneria generale dello Stato.
Non si può che essere d’accordo con una norma coraggiosa e incisiva. Però tutto ciò non è ancora sufficiente: resta comunque possibile, per limitarne l’effettività, disporre un incarico a contratto a tempo determinato annuale (l’articolo 110 del Tuel prevede un tempo massimo pari a quello di mandato, ma non uno minimo), così da poter tenere comunque il dirigente sotto scacco.
Ancora si pensi all’assurdità (per altro non poco frequente) del fatto che il comma 4 dell’articolo 110, preveda che il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. In questo caso, in pratica, è il ragioniere stesso, dopo aver avuto il coraggio di denunciare la cosa a determinare il proprio “licenziamento”. Un evidente paradosso, che ha come conseguenza il lasciare scoperta una posizione cruciale proprio negli enti più in difficoltà.
Sarebbe giusto, piuttosto, prevedere una sanzione che punisca tutti i dirigenti che hanno condotto l’ente in tale stato, vietando l’inserimento di risorse aggiuntive nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in modo da punire l’intero gruppo dirigente del comune in crisi (e non solo il personale a tempo determinato) e da rendere chiaro ai dipendenti per primi i costi di una politica irresponsabile. Ancora, dovrebbe essere assicurata una posizione di apicalità al responsabile dei servizi finanziari. Oggi spesso si trovano collocazioni strane e si ritrovano perfino interim a dirigenti che fanno tutt’altro.
Infine occorre affrontare il tema della qualificazione professionale dei ragionieri. A oggi, infatti, la scelta del responsabile finanziario può essere fatta a completa discrezione dell’ente, con il rischio di trovarsi in questa posizione dentisti ed architetti. È dunque necessario riflettere sulla opportunità di predisporre un registro di idonei alla funzione, da cui i sindaci debbano attingere al momento della nomina. Occorre gradualità, certo, ma il nodo va affrontato.
Lo si è fatto per i revisori dei Comuni, i quali devono avere una qualificazione professionale e frequentare dei corsi di aggiornamento. Non si comprende perché non si possa fare per i ragionieri degli enti locali.


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