MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


La Sicilia deve riscuotere le sue imposte

L’art. 36 dello Statuto della regione Sicilia prevede che al fabbisogno finanziario della regione si faccia fronte mediante «tributi istituiti dalla medesima», con riserva per lo Stato delle sole «imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto». Tale disposizione sancisce dunque il potere della regione di deliberare tributi propri, con legge regionale, disciplinando tutti gli elementi fondamentali. Il successivo art. 37 riserva alla regione il gettito del tributo sui redditi gravante sulle imprese industriali e commerciali «che hanno la sede centrale fuori dal territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, per la quota relativa a detti stabilimenti ed impianti». La lettura di queste disposizioni deve necessariamente avvenire alla luce delle norme di attuazione, anche per sconfessare quella lettura per la quale vi sarebbe un contrasto tra di esse.

Tra le norme di attuazione dello Statuto, occorre soffermarsi, in particolare, sugli artt. 1-7 dpr 16 luglio 1965, n. 1074. L’art. 1 dispone, tra l’altro, che la regione Sicilia provvede al suo fabbisogno finanziario mediante le entrate tributarie ad essa spettanti. L’art. 2 prevede che alla regione spettino, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, a eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. Sono escluse dalla spettanza regionale le entrate derivanti da imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal Lotto e dalle lotterie a carattere nazionale. L’art. 4 precisa che nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, a uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

L’art. 6 stabilisce che, salvo quanto la regione disponga nell’esercizio e nei limiti della potestà legislativa a essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della regione. Nei limiti dei principi del sistema tributario dello stato la regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

Il quadro così delineato descrive un sistema improntato a un principio di territorialità di matrice marcatamente federalista, in base al quale il gettito dei tributi che incidono economicamente sulla ricchezza prodotta dai siciliani e dai soggetti che operano in ambito regionale è destinato a finanziare tale ente intermedio. Il principio di territorialità in senso oggettivo valorizza, ai fini della tassazione del reddito, la localizzazione della fonte. Su tale principio poggiano i criteri di collegamento previsti dall’art. 23 del Tuir sulla tassazione dei redditi prodotti dai non residenti, nonché i criteri di riparto dell’esercizio della potestà impositiva tra stato della residenza e stato della fonte sanciti dal modello Ocse delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Orbene, non sembra che le aspirazioni della regione Sicilia necessitino, oggettivamente, di costruzioni fondate su deroghe o interpretazioni distorte dei principi vigenti. La preoccupazione sorge per il fatto che la Corte costituzionale con sentenza 2010 n. 116 abbia ritenuto, fra l’altro in contrasto con la propria pronuncia del 2004, n. 306, che l’imposta sulle assicurazioni per le coperture siciliane, ma riscossa al di fuori dell’Isola, non debba essere devoluto alla Regione considerando elemento determinante il luogo della riscossione. E lo stesso sarebbe per l’Iva: le ritenute sui redditi di capitale e sui redditi di lavoro di dipendenti dello Stato! L’orientamento della Corte costituzionale si appalesa in contrasto anche con l’indirizzo della legislatura espresso per altre regioni a statuto speciale (fra le quali la Valle d’Aosta e il Friuli-Venezia Giulia).


www.lagazzettadeglientilocali.it