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In arrivo l'incremento Iva sui servizi socio-sanitari
Welfare. Aliquota al 10% per gli affidamenti effettuati dal 2014

La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) aumenta l’aliquota Iva applicabile ad alcune prestazioni socio-sanitarie come gestione di asili nido, case di riposo, assistenza domiciliare, prestazioni educative, rendendo più costoso per gli enti locali fornire i servizi.
L’articolo 1, comma 488 della legge, al punto a), abroga il punto n. 41-bis della tabella A parte II del Dpr 633/1972 che riguarda i beni e i servizi soggetti all’aliquota agevolata del 4%, che includeva: «Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in case di riposo e simili od ovunque rese».
Contemporaneamente vengono assoggettate all’Iva al 10% le stesse prestazioni se fornite dalle cooperative sociali e dai loro consorzi nell’ambito di un appalto o di una convenzione. Considerato che queste prestazioni, grazie a una norma interpretativa (legge 296/2006, comma 331) ora abrogata dalla legge di stabilità, potevano essere assoggettate all’aliquota Iva del 4%, si capisce come questa disposizione provochi un aumento dei costi per gli enti locali, su prestazioni di grande impatto finanziario e di notevole rilevanza sociale.
Il comma 490 della legge di stabilità aggiunge che queste disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
Da quella data l’ente locale non potrà più detrarre l’Iva sugli acquisti relativi a queste prestazioni (salvo una limitata detrazione applicando il pro rata) in quanto i corrispettivi incassati sono esenti, e l’incremento Iva dal 4% al 10% andrà a ridurre ulteriormente le risorse a disposizione degli enti. Inoltre l’aliquota al 10% si applicherà a quelle prestazioni, quando sono rese da cooperative sociali e dai loro consorzi, mentre prima l’aliquota applicabile era al 4% per le prestazioni rese da tutte i tipi di cooperative e consorzi.
La disposizione provoca un serio problema di copertura finanziaria, perché in sede di gara la stazione appaltante deve valutare gli importi offerti al netto dell’Iva, per evitare discriminazioni. Ma se poi l’ente aggiudica la gara a una cooperativa non sociale si vedrà fatturare la prestazione ad aliquota ordinaria del 22% dal primo luglio 2013.
Considerati la sempre più difficile situazione finanziaria degli enti locali, e il valore sociale delle attività interessate, sembrerebbe opportuno un ripensamento, per il quale il tempo non manca. Diversamente, gli enti che volessero evitare questo aggravio di spesa dovrebbero bandire le gare e affidarle prima del 31 dicembre prossimo.

di Domenico Luddeni

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