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L'ufficio pubblico non paga? Per il reato manca il dolo
Il Gip di Milano. Omessi versamenti di ritenute

MILANO
Se non un Fisco, almeno un Diritto dal volto umano. A una conclusione di questo tenore conduce la lettura delle due pronunce con cui il Gip del tribunale di Milano (in un caso Claudio Castelli nell’altro Maria Grazia Domanico) ha prosciolto un imrpenditore e una cooperativa accusate di omesso versamento di ritenute. In entrambi i casi, a mancare è uno degli elementi costitutivi del reato, il dolo, perché gli imputati, creditori della pubblica amministrazione per importi assai rilevanti, si sono attivati (invano) per ottenere quanto sarebbe spettato. Con uno Stato che da una parte, come debitore, si è confermato del tutto inadempiente e dall’altra, come esattore, ha richiesto con insistenza gli importi dovuti.
Con sentenza del 7 gennaio il Gip ha prosciolto dal reato previsto dall’articolo 10 bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, con la formula del non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, una Srl (difesa dagli avvocati Paolo Antimiani e Andrea Marini) che risulta creditrice nei confronti di una pluralità di Asl per un milione e settecentomila euro. Una situazione a suo modo tristemente esemplare, che ha visto sommarsi i mancati pagamenti delle amministrazioni con il rifiuto delle banche a scontare le fatture emesse nei confronti degli enti. L’effetto? Una logica crisi di liquidità della Srl che ha impedito il pagamento per il 2008 delle ritenute. L’imprenditore però ha dimostrato la volontà di non sottrarsi all’adempimento tributario cedendo i crediti, procedendo a transazioni e, dopo gli incassi, a chiedere la rateazione e a procedere ai pagamenti. Nessun dolo quindi. Tanto più che la direttiva 200/35/Ce, adottata peraltro in Italia sono a novembre, sul pagamento delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni avrebbe dovuto risultare particolarmente vincolante per le Asl.
E anche la precedente pronuncia (depositata il 1° ottobre e diventata irrevocabile il 6 novembre 2012) si attesta sulla sconfortante conclusone che «l’inadempimento della obbligazione tributaria è quindi dipeso essenzialmente dalla mancata disponibilità di denaro derivante dall’inadempimento di amministrazioni diverse da quella finanziaria». La coop (Saman, difesa dagli avvocati Andrea Gatto e Rita D’Agostino) vantava crediti per oltre 2 milioni e mezzo soprattutto nei confronti dell’amministrazione sanitaria. Così, il mancato tempestivo pagamento, da solo e senza alcun altra spiegazione, non è da solo in grado di provare il dolo, elemento costitutivo del reato.
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