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P.a., le informazioni in chiaro
La trasparenza della burocrazia è al centro del dpcm in vigore dal 19 febbraio

Dal 19 febbraio la semplificazione degli adempimenti burocratici passa dalla prevenzione. Ogni decreto, atto o provvedimento amministrativo degli organi centrali dello stato, in particolare i ministeri, dovrà indicare fin da subito quali sono gli oneri informativi a carico di cittadini e aziende prodotti ex novo o cancellati.

E a vigilare sulla trasparenza della p.a. saranno sia le associazioni di categoria sia gli stessi cittadini, che potranno presentare reclamo via e-mail contro la mancata o l’incompleta attuazione del vincolo di chiarezza. È quanto prevede il dpcm n. 252 del 14 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2013 (si veda ItaliaOggi di ieri).

Il decreto dà attuazione all’articolo 7 della legge n. 180/2011, meglio nota come Statuto delle imprese. All’atto dell’emissione di un nuovo regolamento o atto concessorio/autorizzatorio, le amministrazioni centrali dello stato dovranno informare i destinatari di tutti gli oneri informativi introdotti o eliminati. Vale a dire, precisa il dpcm, tutti quegli adempimenti volti a «raccogliere, elaborare, conservare, produrre e trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni, istanze e documenti alle p.a.». Un approccio nuovo, finalizzato a evitare sul nascere gli aggravi burocratici spesso prodotti da norme scritte senza tenere adeguatamente conto degli effetti pratici che queste potrebbero avere sulle singole imprese e cittadini. Il dpcm è stato emanato da palazzo Chigi dopo un confronto con le categorie produttive (in particolare Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria), le quali saranno chiamate a monitorare l’attuazione delle nuove disposizioni. Il primo «tagliando», operato in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, sarà tra sei mesi. L’allegato al dpcm contiene vere e proprie linee guida sui criteri per la pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, che dovrà avvenire sia sul sito web dell’ente che emana l’atto sia al momento della pubblicazione in G.U. Non solo: l’obbligo di trasparenza abbraccia anche la fase preliminare all’approvazione, poiché gli schemi degli atti ministeriali trasmessi per il parere al Consiglio di stato dovranno già stabilire l’elenco degli oneri creati o cancellati. «La trasparenza, la conoscenza e la certificazione del “quanto costa” per gli atti di legge che coinvolgono i cittadini e le imprese, rappresentano un piccolo ma significativo passo in avanti», commenta Sergio Silvestrini, segretario generale Cna, «sarà senza dubbio un antidoto efficace per arginare la produzione a getto continuo di leggi, leggine e misure varie. Ci auguriamo che le istituzioni centrali comincino a riflettere prima di mettere mano a nuove disposizioni. Le associazioni e i cittadini tra sei mesi controlleranno e misureranno se le cose stanno funzionando». Ai sensi dell’articolo 3 del dpcm, ogni p.a. dovrà indicare sul proprio sito il nome e i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami, che saranno trasmessi per conoscenza anche all’ispettorato della Funzione pubblica. L’auspicio delle associazioni di categoria è che presto l’efficacia di queste norme possa essere estesa pure agli enti locali.


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