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La Tares non si autoliquida

La Tares non va versata dai contribuenti in autoliquidazione. Deve invece essere pagata solo in seguito alla spedizione degli avvisi di pagamento da parte dei comuni, che devono specificare in dettaglio per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Questo importante chiarimento è contenuto nelle linee guida ministeriali sul prototipo di regolamento Tares. Il tutto mentre ieri l’Anci ha chiesto di spostare la partenza della tares al prossimo anno. «La previsione di luglio della Tares è insostenibile», pertanto «sia cambiata o sia posticipata al 2014, altrimenti avremo un ulteriore aggravio per le casse dei comuni», ha detto il presidente dell’Anci, Graziano Delrio, durante la conferenza stampa sui dati del gettito effettivo dell’Imu (si veda altro articolo in pagina).

Tornando alle linee guida, vengono dunque confermate le vecchie modalità di pagamento, che per tanti anni sono state utilizzate per la riscossione sia della Tarsu che della Tia. Nelle linee guida viene precisato che, pur essendo «scomparso il sistema di riscossione ordinario tramite ruoli che caratterizzava la Tarsu», è stato ritenuto opportuno, «per ragioni di continuità», mantenere la prassi che prevede l’invio ai contribuenti di «inviti di pagamento», che devono indicare le somme da versare e le relative modalità e termini. Pertanto, il comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e i servizi inviando ai contribuenti, «anche per posta semplice», inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo nel numero di rate previste dalla legge o deliberate dall’ente stesso.

Per il 2013 la prima rata si verserà a luglio, in seguito alle modifiche apportate all’articolo 14 del decreto «salva Italia» (201/2011) dall’articolo 1, comma 387, della legge 228/2012. Non è escluso un ulteriore intervento normativo che anticipi la scadenza ad aprile. I comuni, però, possono posticipare ulteriormente la scadenza. Hanno inoltre il potere di variare sia i termini che il numero delle rate di versamento. La legge di stabilità, infatti, ha introdotto modifiche alla disciplina della Tares sul fronte della riscossione. Fino al 31 dicembre 2013 la gestione del tributo o della tariffa puntuale possono essere affidati ai soggetti che hanno gestito lo smaltimento rifiuti e le attività di accertamento e riscossione di Tarsu, Tia1 e Tia2. Tributo e maggiorazione possono essere pagati con l’F24 o con bollettino di conto corrente postale.

Le somme vanno versate direttamente al comune, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Fino alla determinazione delle nuove tariffe le somme dovute vanno pagate in acconto, commisurato all’importo versato nel 2012. Per le nuove occupazioni effettuate a partire dal 2013, invece, la tassa va calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate nell’anno precedente. Il conguaglio dovrà essere effettuato con la rata da pagare dopo la determinazione delle tariffe. Anche la maggiorazione va pagata nella misura standard, fissata in 0,30 euro al metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa, alla scadenza delle prime tre rate. Con l’ultima rata potrà essere operato il conguaglio, qualora il comune dovesse decidere di aumentarla fino a 0,40 euro.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. In caso di omesso o insufficiente versamento, come per le altre entrate tributarie, si applica la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Naturalmente il versamento con l’F24, alternativo al pagamento del tributo con il bollettino di conto corrente postale, consente di operare le compensazioni con altri debiti fiscali del contribuente. Nella relazione ministeriale viene posto in rilievo che l’obbligo di riscossione spontanea da parte del comune è in linea con le recenti modifiche in materia di riscossione delle entrate degli enti locali. Mentre per la riscossione coattiva l’articolo 14 fa salva la scelta regolamentare dell’ente di affidare l’incarico a Equitalia o ad altro concessionario iscritto all’albo ministeriale.


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