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Segretario comunale responsabile anticorruzione

Per i segretari comunali non scattano le incompatibilità allo svolgimento della funzione di responsabile della prevenzione della corruzione, indicate dalla circolare 1/2013 della Funzione pubblica. La nota di Palazzo Vidoni, specificamente riferita alle amministrazioni dello stato, ha individuato due espresse situazioni di incompatibilità, che escludono la possibilità di assegnare ai dirigenti l’incarico di responsabile anticorruzione. La prima consiste nel far parte di uffici di diretta collaborazione degli organi di governo. La seconda, discende dal far parte degli uffici per i procedimenti disciplinari. La figura del segretario comunale per sua stessa natura ricade in entrambe le situazioni indicate. Il segretario è necessariamente posto alla diretta collaborazione degli organi di governo, nei confronti dei quali principalmente svolge la funzione di garanzia della legittimità e correttezza dell’azione amministrativa. Per altro, l’attuale ordinamento degli enti locali pone (molto discutibilmente sul piano della rispondenza alla Costituzione) il segretario alla diretta dipendenza del sindaco o presidente della provincia, che lo nominano per via sostanzialmente fiduciaria, in un rapporto di spoils system puro. Il segretario comunale, inoltre, per la sua posizione peculiare all’interno degli enti e le competenze che lo caratterizzano fa parte quasi sempre, con la veste di presidente, delle commissioni di disciplina. Tuttavia, queste circostanze non possono essere utilizzate per giustificare l’attribuzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione a un soggetto diverso dal segretario comunale. Esse valgono per le amministrazioni statali, nelle quali quello di responsabile anticorruzione è una tra le tante tipologie di incarichi dirigenziali. Negli enti locali, invece, per espressa previsione della legge 190/2012, il segretario comunale è necessariamente il responsabile della prevenzione della corruzione. Occorre precisare che questo incarico non rientra tra quelli che possono essere conferiti al segretario ai sensi del Tuel. Tali incarichi, infatti, derivano da una scelta organizzativa discrezionale del vertice monocratico. Invece, la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione è un’attribuzione assegnata al segretario comunale direttamente dalla legge: dunque, non è necessario alcun provvedimento del sindaco o del presidente della provincia.


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